Data

Date:
26-02-2025
Country:
Italy
Number:
7003/2020 / 5067/2025
Court:
Corte Suprema di Cassazione
Parties:
Noush Ab Darb Tabriz Industries Co. v. S.I.P.A. S.p.A.

Keywords

ADDITIONAL TIME FOR PERFORMANCE UNDER ART. 47(1)CISG - DOES NOT AFFECT LIMITATION PERIOD' S LENGHT OR COMPUTATION IF NO CLEAR TIME PERIOD IS FIXED

Abstract

An Iranian buyer purchased a plastic cap manufacturing machine from an Italian seller. The buyer later alleged that the machine was defective. Despite multiple attempts by the seller to remedy the defects, the problems remained unresolved. As a result, the buyer initiated legal proceedings, requesting the court to declare the termination of the sales contract due to the lack of conformity of the goods, and to order the removal of the machine at the seller’s expense along with a refund of the purchase price.

The Court of first instance upheld the buyer’s claims, declared the contract terminated, and ordered the seller to reimburse the purchase price. The seller appealed, arguing, among other things, that the buyer’s claims were time-barred under Italian law and that the buyer had failed to declare its intent to terminate the contract in accordance with Art. 49 of the CISG.

The Court of Appeal partially overturned the lower court’s decision, rejecting the buyer’s claims for termination and reimbursement on the grounds that they were time-barred. The buyer subsequently appealed to the Italian Supreme Court.

The Supreme Court upheld the Court of Appeal’s decision. It found no legal error in the lower Court’s reasoning, particularly in its coordination of domestic limitation rules with Art. 47 and 39 of the CISG. Concerning Art. 47, the Court noted that the buyer had not set specific deadlines for the seller to carry out the repairs, and thus there was no suspension of the limitation period. As for Art. 39, the Court held that even assuming the CISG’s two-year notice period for defects would override the applicable one-year limitation under Art.1495 of the Italian Civil Code, the buyer’s claim was still time-barred.

Fulltext

1.
Con citazione del 7.5.2014, la Noush Ab Darb Tabriz Industries Co. (d’ora in poi per brevità Noush), società con sede in Tabriz (Iran), conveniva innanzi al Tribunale di Treviso la S.I.P.A. – Società Industrializzazione Progettazione e Automazione s.p.a. (d’ora in poi per brevità SIPA), con sede legale a Vittorio Veneto. L’attrice deduceva di aver acquistato dalla convenuta un macchinario per la realizzazione di tappi in plastica e ne lamentava la difettosità, esponendo che la S.I.P.A., pur avendo effettuato diversi tentativi di eliminazione dei lamentati e riconosciuti vizi, non era riuscita a porvi rimedio. Ciò premesso, la Noush domandava al Tribunale adito di dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa venduta, e di condannare conseguentemente la convenuta alla rimozione del macchinario a proprie spese ed alla restituzione del prezzo pagato. Nel corpo dell’atto di citazione, ma non nelle conclusioni, la Noush faceva anche riferimento, in ipotesi di ritenuta inapplicabilità della disciplina della vendita internazionale di cui alla convenzione di Vienna del 1980, alle fattispecie della vendita di aliud pro alio ed all’inadempimento degli obblighi di riparazione e di modifica del macchinario assunti dalla S.I.P.A., ma rimasti inadempiuti, coi conseguenti obblighi risarcitori, regolate dal codice civile italiano e non dalla Convenzione di Vienna sulle
vendite internazionali.
2.
Con sentenza n. 468/2018, il Tribunale di Treviso, nella resistenza della S.I.P.A., che aveva eccepito la prescrizione delle azioni di risoluzione e conseguente restituzione del prezzo, contestando l’esistenza di un inadempimento di carattere essenziale in quanto comunque il macchinario era stato a lungo utilizzato anche se non per tutte le sue funzioni, accoglieva le domande attoree in ordine alla risoluzione del contratto di vendita internazionale ed alla conseguente condanna della S.I.P.A. alla restituzione del prezzo ricevuto. Il Giudice di prime cure, in conformità alla giurisprudenza dell’epoca di questa Corte (Cass. sez. un. n. 13294/2005), rilevava che l’impegno assunto dalla S.I.P.A. alla riparazione del macchinario, pur non dando luogo ad un’autonoma obbligazione, aveva trasformato il termine di prescrizione annuale ex art. 1495 cod. civ. in quello decennale, di talché le domande avanzate dall’attrice nel maggio 2014, da ritenere fondate per i vizi riconosciuti dalla stessa S.I.P.A., non potevano considerarsi prescritte.

3.
La S.I.P.A. proponeva appello principale avverso la predetta sentenza, insistendo nella tesi dell’intervenuta prescrizione dell’azione di scioglimento del contratto, atteso che il
macchinario era stato consegnato alla società Noush il 18.5.2009, e che, secondo recente giurisprudenza di questa Corte, le azioni edilizie rimanevano assoggettate al termine
prescrizionale annuale dell’art. 1495 cod. civ. anche qualora il venditore avesse riconosciuto i vizi del bene, valendo tale riconoscimento solo come atto interruttivo della prescrizione.
La S.I.P.A. osservava, poi, che il Tribunale non aveva tenuto conto che nelle vendite internazionali, in base all’art. 49 della Convenzione di Vienna, il compratore, nelle ipotesi in
cui la contestazione riguardasse circostanze diverse dal ritardo nella consegna, perdeva il diritto allo scioglimento del contratto se non comunicava la propria determinazione al
venditore entro un termine ragionevole, laddove nella specie la Noush aveva manifestato la volontà di risolvere il contratto per i vizi, solo con la citazione del maggio 2014, e non quindi in un tempo ragionevole.
4.
Resisteva al gravame la Noush, sostenendo che non si potesse applicare il termine di prescrizione annuale dell’art. 1495 cod. civ. dell’azione di risoluzione, in quanto la
convenzione di Vienna prevedeva all’art. 39 un termine biennale per la denuncia dei vizi, rispetto al quale logicamente il termine di prescrizione non poteva avere minor durata, e che si dovesse tenere conto dei numerosi atti interruttivi della prescrizione posti in essere, e della sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 47 della convenzione di Vienna, in relazione ai termini concessi al venditore per riparare il bene, termini durante i quali il compratore non poteva agire per la risoluzione contrattuale. Inoltre, l’appellata proponeva appello incidentale condizionato per l’ipotesi di accoglimento dell’appello principale, dichiarando di voler riproporre le domande di accertamento della vendita di aliud pro alio con conseguente risoluzione e restituzione del prezzo pagato e di risarcimento danni per inadempimento dell’appellante agli obblighi assunti di riparazione del macchinario e di modificazione dello stesso.
5.
Con sentenza n. 5295/2019 del 4/22.11.2019, la Corte di Appello di Venezia accoglieva l’appello principale, aderendo al più recente orientamento della Suprema Corte che al
riconoscimento del vizio ed all’impegno ad eliminarlo non ricollegava più automaticamente la sostituzione della prescrizione decennale a quella annuale dell’art. 1495 cod. civ., a meno che non fosse sorta una vera e propria obbligazione, ma solo un effetto interruttivo della prescrizione annuale (Cass. sez. un. n. 12792/2012), dichiarava inammissibile il gravame incidentale, e in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande di risoluzione del contratto di compravendita e di restituzione del prezzo per intervenuta
prescrizione. Inoltre la Corte d’Appello compensava per un quarto le spese di primo e di secondo grado, e condannava l’appellata alla rifusione in favore di S.I.P.A. dei residui ¾ delle stesse.
6.

Avverso tale sentenza, notificatale il 10.12.2019, la Noush ha proposto ricorso a questa Corte, notificato l’8/12.2.2020, articolato su tre motivi, e la S.I.P.A. ha resistito con controricorso.

(...)
Ragioni della Decisione
(...)

1)
Col primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’individuazione del termine prescrizionale applicabile alle azioni di risoluzione del contratto di compravendita internazionale di beni mobili per vizi della cosa, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativamente alla sussistenza di un atto interruttivo della prescrizione.
La Corte territoriale avrebbe applicato sic et simpliciter il termine di prescrizione annuale previsto dall’art. 1495 cod. civ., omettendo di contemperare tale disposizione normativa con gli artt. 39 e 47 della Convenzione di Vienna. In specie, l’art. 39 fissa un termine di due anni per la denuncia del difetto, e non permetteva quindi di ritenere operante per le vendite internazionali la prescrizione annuale dell’art. 1495 cod. civ., e l’art. 47 consente all’acquirente di fissare al venditore un termine ragionevole per l’adempimento degli obblighi di riparazione, e di agire per la risoluzione solo dopo lo spirare di tale termine a meno che il venditore non lo abbia informato che non adempirà gli obblighi entro il predetto termine, per cui il termine prescrizionale non poteva essere fatto decorrere dalla data di consegna del macchinario, dovendo partire piuttosto dalla comunicazione della S.I.P.A. del 23.1.2013, con cui la società venditrice aveva disconosciuto per la prima volta qualsivoglia responsabilità in ordine ai lamentati vizi.
Inoltre, il Giudice a quo avrebbe omesso di esaminare la sussistenza di un atto interruttivo della prescrizione, consistente nella messa in mora del 15.1.2014, la cui copia era stata versata in atti, ritenendo non provata la data del suo invio, malgrado tale circostanza non fosse stata contestata dall’originaria convenuta e la trasmissione della e.mail fosse stata documentata dalla Noush col documento 29 allegato alla memoria istruttoria.

Per quanto concerne la doglianza inerente alla mancata considerazione dell’atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla costituzione in mora del 15.1.2014, la doglianza, da ricondurre all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., é infondata, in quanto l’impugnata sentenza ha valutato la suddetta costituzione in mora, ritenendo che essa non potesse avere efficacia interruttiva della prescrizione, sia in quanto sarebbe mancata la prova della sua trasmissione, sia in quanto per ammissione della stessa Noush, risultava indirizzata ad un referente della S.I.P.A., e non a quest’ultima. La ricorrente, inoltre, ha contrastato solo la prima delle due motivazioni fornite sul punto dalla Corte d’Appello per negare l’efficacia interruttiva della prescrizione dell’atto in questione, lamentando che non sia stato valutato il documento 29 allegato alla sua memoria istruttoria, ma non la seconda, per cui trattandosi di una costituzione in mora non inviata personalmente alla S.I.P.A., é evidente che non può avere prodotto alcun effetto interruttivo, e che resta valida una delle due rationes decidendi fornite dalla Corte d’Appello.
Nessuna violazione di legge é poi ascrivibile all’impugnata sentenza per non avere coordinato le norme sulla prescrizione con gli articoli 47 e 39 della Convenzione di Vienna. Ed invero, relativamente all’art. 47 la Corte d’Appello, che non ha mai parlato di mancanza di una non prevista forma scritta, ha escluso che la Noush abbia fissato precisi termini alla S.I.P.A. per eseguire le riparazioni, che permettessero quindi di ritenere sospeso fino alla loro scadenza il termine di prescrizione, e relativamente all’art. 39 ha evidenziato che, anche a voler ritenere che in materia di vendita internazionale, in ragione della previsione di un termine di due anni per la denuncia dei difetti, non potesse operare la prescrizione annuale dell’art. 1495 cod. civ., la prescrizione non sarebbe stata comunque tempestivamente interrotta dalla notifica della citazione del 7.5.2014, a fronte di una consegna del macchinario avvenuta il 18.5.2019 (rectius 2009) ed in mancanza di idonei atti interruttivi anteriori, risultando improduttiva di effetti, per le ragioni già esposte, la costituzione in mora del 15.1.2014.
2)
Col secondo motivo, la ricorrente denuncia l’omessa motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativamente alla sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
La pronuncia impugnata sarebbe carente, secondo la Noush, di qualsivoglia esplicitazione dell’iter logico argomentativo seguito dalla Corte di Appello, nell’addivenire alla conclusione dell’insussistenza di atti interruttivi della prescrizione, posti in essere dalla ricorrente in data anteriore all’instaurazione del giudizio di primo grado. Di converso, la ricorrente sostiene di aver allegato numerosi atti (del 18.5.2019, 26–27.5.2009, dell’11–13.6.2009, del 22– 26.9.2009, dell’agosto 2010, del 16–19.11.2010, del 14.3.2011, del 14.6.2011, del 26–29.7.2011, del 5.8.2011, del 7.2.2012 e del 15.1.2014), idonei a dimostrare l’interruzione della prescrizione, che tuttavia, il Giudice adito, avrebbe omesso di esaminare.
Tale motivo, per la parte relativa al vizio di motivazione é infondato, in quanto l’impugnata sentenza ha spiegato di avere respinto la tesi dell’utile interruzione del termine di prescrizione sostenuta dalla Noush, con le argomentazioni già riportate relative all’asserita costituzione in mora del 15.1.2014, ed una volta negata l’efficacia interruttiva di tale atto, perché indirizzato ad un mero referente della S.I.P.A., nessuno degli atti interruttivi indicati dalla ricorrente é intervenuto nel biennio anteriore alla notifica dell’atto di citazione del 7.5.2014, come necessario ad interrompere la prescrizione biennale.
Quanto alla mancata considerazione dei documenti prodotti relativi agli atti interruttivi summenzionati, consistiti in interventi tecnici di riconoscimento di vizi e di impegno alla
riparazione del macchinario per la produzione di tappi in plastica da bottiglia ed alla modifica parziale del macchinario, ed a tentativi di addivenire ad un bonario componimento, da ricondurre all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., é infondato. Ci si duole, infatti, del mancato peso probatorio attribuito ai fini della decisione ad una pluralità di documenti, e non della mancata considerazione di uno specifico fatto storico principale, o secondario decisivo, ed a ciò va aggiunto che una volta negata efficacia interruttiva della prescrizione alla costituzione in mora del 15.1.2014, perché indirizzata ad un mero referente della S.I.P.A. e non ad essa, tutti i precedenti atti interruttivi della prescrizione invocati, non essendo intervenuti nel biennio anteriore alla notificazione della citazione di primo grado, avvenuta il 7.5.2014, erano inidonei ad evitare la maturazione della prescrizione, che neppure era rimasta sospesa per la concessione alla venditrice di un preciso e ragionevole termine per compiere la riparazione del macchinario secondo la previsione dell’art. 47 della Convenzione di Vienna.

(...)

P.Q.M.
La Corte di Cassazione, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore
della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed
€ 5.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che
sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per
imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2025.}}

Source

Original in Italian:
- available at www.cisg.online.org}}