Data

Date:
19-02-2014
Country:
Italy
Number:
177/14
Court:
Tribunale di Modena
Parties:
Tehran Parand Co v. S.A.P.I. S.p.a.

Keywords

APPLICATION OF LAW OF A CONTRACTING STATE – CISG APPLICABLE (ART. 1(1)(b) CISG)

NON CONFORMITY OF GOODS - BUYER'S REMEDIES (ART. 45 CISG) - RIGHT TO REDUCE THE PRICE (ART. 50 CISG)

BUYER'S RIGHT TO REDUCE THE PRICE - NOT IMPAIRED BY ITS INABILITY TO MAKE RESTITUTION AND TERMINATE THE CONTRACT (ART. 84 CISG)

Abstract

An Iranian manufacturer of soap concluded a contract with an Italian company for the supply of pure beef tallow to be used in the production of high-quality toilet soap. The product’s specifications as agreed between the parties were indicated in the pro-forma invoices. The buyer paid for the price. However, when the buyer’s representatives inspected the goods it turned out that the supplied beef tallow did not conform to the contractual specifications and it was unfit for the buyer’s needs. The buyer filed a criminal complaint against the seller for fraud and, as a result, it was awarded provisional damages. After the decision of the criminal court had become final, the Iranian manufacturer commenced civil proceedings against the seller seeking to obtain termination of contract or reduction of price, plus additional damages.

The Court ruled that the contract between the parties was governed by CISG pursuant to its Art. 1(1)(b), since the rules of private international law of the forum led to the application of the law of Italy, a Contracting State.

As to the merits, the Court found that the buyer was not entitled to terminate the contract. Due to the fact that it had used and processed all the goods supplied by the seller, it was therefore unable to make restitution as required by Art. 82 CISG.

The Court however ruled that the buyer could obtain a price reduction. In reaching such a conclusion, the Court first of all rejected the seller’s arguments that the buyer’s claims were late and time-barred, since Arts. 44 and 50 CISG do not set any time limit for the request to reduce the price. The Court then considered that the seller could not invoke Arts. 38 and 39 CISG, as it had been established in the criminal proceedings that the seller was aware of the lack of conformity of the goods.

Furthermore, the Court observed that, even though the buyer had lost its right to terminate the contract, it could still demand a price reduction (Art. 83 CISG). The Court also awarded legal interests on the sum to be repaid to the buyer for price reduction (Art. 84 CISG).

Finally, the Court dismissed the buyer’s claim for additional damages, noting that there was no evidence that the alleged loss of market shares and harm to its commercial reputation was exclusively attributable to the seller’s conduct nor that it could have foreseen such loss in compliance with Art. 77 CISG.

Fulltext

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.03.2006, Tehran Parand Co conveniva in giudizio Piero Rinaldi e S.A.P.I. S.p.a. (Società Azionaria Prodotti Industriali). L'attrice chiedeva pronunciarsi l'annullamento o la risoluzione del contratto di vendita concluso con S.A.P.I. S.p.a. nonché la condanna dei convenuti alla restituzione del prezzo versato (pari a 1.448.290,09 USD) o, in subordine, la riduzione del corrispettivo e, in ogni caso, il risarcimento di tutti i danni patiti et patiendi, quantificati in 15.000.000,00 USD.
2. S.A.P.I. S.p.a. e Piero Rinaldi si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 05.06.2006. I convenuti eccepivano l’infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree; S.A.P.I. S.p.a. formulava anche domanda riconvenzionale di restituzione della somma versata a titolo di provvisionale (€ 383.301,42).
3. Venivano assegnati i termini di legge per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.; le parti depositavano dette memorie. Il G.I. disponeva la traduzione dei documenti prodotti in lingua inglese (doc.ti da 1 a 7, da 13 a 49 e nn. 52, 55, 61) e invitava l’attrice a precisare i nominativi dei testi da sentire su ciascun capitolo di prova (cfr. ordinanza del 21.06.2010). Teharan Parand Co ottemperava all'ordine di deposito in data 10.12.2010. Successivamente il G.I. ordinava all’attrice di provvedere alla numerazione dei documenti tradotti nn. 62-63 (cfr. ordinanza del 05.02.2011). Teharan Parand Co provvedeva in conformità in data 20.06.2011. L’attrice veniva invitata a depositare in cancelleria gli atti e i documenti non presenti nei fascicolo di parte (cfr. ordinanza del 03.11.2011). Le istanze istruttorie dedotte dalle parti venivano rigettate con ordinanza del 14.01.2012.
4. All'udienza del 12.06.2013 le parti concludevano come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni allegati al verbale d'udienza. Su richiesta delle parti veniva disposta la trattazione mista ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 2 c.p.c. Il G.I. autorizzava lo scambio di comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c. I procuratori delle parti depositavano memorie conclusive e discutevano la causa all’udienza del 25.09.2013. All'esito della discussione orale, il G.I. tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Queste le circostanze pacifiche e documentate:
- nel 1996 Tehran Parand Co (società iraniana produttrice di sapone) ha ordinato a S.A.P.I. S.p.a. una partita di 2.122,69 tonnellate di grasso di origine bovina, cd. beef tallow (sego bovino) per la produzione di sapone di alta qualità;
- le parti hanno indicato le specifiche tecniche (titolo, idratazione, saponificazione) del beef tallow nelle fatture pro-forma del 20.09.1996 e del 02.11.1996;
- Tehran Parand Co ha versato il corrispettivo pattuito: 1.448.290,09 USD (circostanza confermata dalla convenuta);
- la merce in esame è stata imbarcata sulla motonave Borislav ed è partita dal porto di Ravenna il 22.02.1997 ed è giunta al porto di destinazione (Bandar Bushehr) il giorno 15.03.1997;
- al momento dello scarico, I.S.G. (Iran Group of Surveyors) ha riscontrato che una parte del cargo era solido (cfr. resoconto dell’ispezione del collaggio del 18.03.1997);
- dalla motonave Borislav sono state scaricate 2.121,464 tonnellate di sego, con un residuo di 22,908 tonnellate non aspirabili perché in stato solido (cfr. pag. 10 perizia del prof. Alessandro Medici e del dott. Massimo Medici datata 18.09.2001 e resoconto dcll'ispezione del collaggio del 18.03.1997);
- l'Ing. Nezameddin Haerizadeh ha esaminato i campioni di sego concludendo che “i campioni prelevati il 16 agosto 1997 presentano una notevole differenza dal puro sego industriale di manzo e molto probabilmente è stato mischiato ad altri olii, come l’olio di palma (vegetale)” (cfr. perizia datata 28.09.l997);
- in data 19.03.1998 Tehran Parand Co ha presentato denuncia/querela presso la Procura della Repubblica di Ravenna, ipotizzando i reati di truffa ex art. 640 c.p., frode nell'esercizio del commercio ex art. 515 c.p. e falsità materiale ex artt. 476-482 c.p.;
- con sentenza n. 1228 del 19.12.2001 il Tribunale di Ravenna ha dichiarato Piero Rinaldi colpevole del reato di frode nell’esercizio del commercio ex art. 515 c.p., aggravato dal danno di rilevante gravità, comminando la pena di anni uno e mesi sei di reclusione;
- il giudice penale ha condannato in solido Piero Rinaldi e il responsabile civile S.A.P.I. S.p.a. al risarcimento del danno procurato alla parte civile Tehran Parand Co, riconoscendo una provvisionale di lire 600.000.000, così composta: lire 500.000.000, quale differenza di prezzo tra le sostanze promesse in vendita e quelle effettivamente consegnate e lire 100.000.000 per le spese sostenute dalla parte civile (cfr. pag. 22 sentenza n. 1228/2001);
- la Corte di Appello di Bologna ha ridotto la pena detentiva (mesi tre di reclusione), confermando il capo delle statuizioni civili (cfr. sentenza n. 589 del 27.02.2004);
- quest'ultima pronuncia è passata in giudicato in quanto la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Piero Rinaldi e da S.A.P.I. S.p.a.;
- la provvisionale di lire 600.000.000 è stata versata a Tehran Parand Co;
- i periti nominati dal giudice penale hanno accertato che: “[…] tale grasso animale non possa essere indicato come sego ottenuto dalla colatura di tessuti adiposi di origine bovina, ma bensì come un grasso derivante dalla colatura di tessuti in parte bovini ed in parte suini, se non direttamente dalla miscelazione di sego e strutto. […] esso non sarebbe stato comunque conforme alle specifiche contrattuali. […] le peculiarità della matrice di grasso animale erano tali da rendere impraticabile la produzione di sapone di alta qualità, diversamente dalle specifiche indicate nelle fatture proforma che identificavano un sego di ottima qualità, idoneo per la produzione di saponeria fine. […] la fornitura di presunto sego bovino effettuata da SAPI non abbia rispettato i termini contrattuali. Il cargo consegnato a Tehran Parand […] non era certo un sego con le caratteristiche indicate nel credito documentario, bensì una miscela di grasso animale e di stearina di palma” (cfr. pag. 43-44 perizia del prof. Alessandro Medici e del dott. Massimo Medici datata 18.09.2001).
- il Tribunale di Ravenna ha ravvisato la fattispecie dell’aliud pro alio, in quanto il sego consegnato all’attrice non era conforme alle specifiche contrattuali (“assolutamente diverso da quello contrattualmente pattuito”) e perché il prodotto era “del tutto inidoneo ai fini industriali per i quali era stato acquistato, non essendo possibile la produzione di sapone da toeletta con quel materiale, al massimo utile per produrre sapone di scadente qualità”. I periti hanno accertato la presenza di stearina di palma per circa il 13% e grasso di origine suina per circa il 20-25% e una divergenza quantitativa dell'1%, stimata in lire 30.000.000 (cfr. pag. 11-21 sentenza n. 1228/2001).
- la Corte di Appello di Bologna ha confermato la qualificazione giuridica del giudice di primo grado (cfr. pag. 15 sentenza n. 589/2004).
2. Tehran Parand Co deduce che S.A.P.I, non ha fornito sego bovino puro - come previsto dalle specifiche tecniche delle fatture pro-forma - ma una miscela di grassi animali e vegetali (“un miscuglio di grassi di origine suina e altri materiali”), inidonea alla produzione di sapone di alta qualità. Inoltre, essa lamenta che la quantità consegnata è inferiore a quella ordinata. Ciò detto, l’attrice formula le seguenti eccezioni e domande:
1) in rito: nullità della procura alle liti della convenuta S.A.P.I. S.p.a. e conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del 31.05.2006 (depositata in data 05.06.2006);
2) nel merito: annullamento o risoluzione del contratto, con condanna dei convenuti alla restituzione del corrispettivo (1.448.290,09 USD) o, in subordine, la riduzione del prezzo;
3) in ogni caso: domanda di risarcimento danni per l’importo complessivo di 15.000.000,00 USD.
3. I convenuti eccepiscono:
1) la tardività del deposito dei documenti allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. del 04.01.2010 (doc.ti da 55 a 61);
2) il difetto di legittimazione passiva di Piero Rinaldi;
3) la decadenza dalla garanzia e la prescrizione ai sensi degli artt. 1495-1497 cod. civ.;
4) l’infondatezza in fatto e in diritto delle domande di parte attrice.
In via riconvenzionale, essi chiedono la restituzione della somma versata a titolo di provvisionale (€ 383.301,42) e, in caso di accoglimento delle domande di annullamento e/o di risoluzione del contratto, la restituzione delle materie prime consegnate all’attrice in data 15.03.1997.

[…]

6. Sulla disciplina applicabile
6.1. L'attrice afferma che la vendita in esame deve essere assoggettata alla disciplina della Convenzione di Vienna del 1980 (ratificata con la Legge 765/1985 ed entrata in vigore l'1.01.1988).
I convenuti rilevano che l'Iran non è parte contraente di tale convenzione.
6.2. L'art. 1 della C.I.S.G. recita: “la presente Convenzione è applicabile ai contratti di compravendita di merci tra parti che hanno stabile organizzazione in Stati diversi: a) se tali Stati sono Stati contraenti; o b) se le norme di diritto internazionale privato sfociano nell'applicazione della legge di uno Stato contraente”.
6.3. Nel caso di specie si è perfezionata l'ipotesi prevista nel precedente punto B), perché le norme di diritto internazionale privato fissate dalle Legge 218/1995 conducono all'applicazione della legge italiana. L'art. 57 della Legge 218/1995 rinvia alla regolamentazione della Convenzione di Roma del 19.06.1980 (resa esecutiva con la Legge 18.12.1984 n. 975). L'art. 4, comma 1 di tale convenzione dispone che le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla legge del paese col quale presenta "il collegamento più stretto" e il successivo comma 2 precisa che “si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale”.
L’atto negoziale de quo presenta il collegamento più stretto con l’Italia, atteso che la “prestazione caratteristica” (consegna di sego bovino) era a carico di S.A.P.I., società con sede in Italia.

7. Sulle domande dell’attrice

7.1. Sulla domanda di annullamento
La domanda di annullamento del contratto non è fondata.
II dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri abbiano determinato la volontà a contrarre del deceptus, avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà. Gli artifizi devono investire la fase genetica del negozio.
Nessuna evidenza comprova che i convenuti abbiano posto in essere artifici e raggiri prima della conclusione del contratto, cioè in epoca anteriore alle fatture pro-forma del 1996. Peraltro il vizio della volontà è escluso dalla stessa prospettazione attorea, dal momento che le problematiche lamentate da Tehran Parand Co attengono alla fase esecutiva del rapporto (consegna di merce diversa, per qualità e quantità, da quella contrattualmente pattuita). Anche il giudicato penale preclude raccoglimento della domanda: il Tribunale di Ravenna ha escluso l'esistenza degli artifici e raggiri (“senza dubbio non sussiste, e comunque non vi è prova, di un vizio della volontà nella fase di pattuizione”), tanto e vero che il reato di truffa è stato riqualificato nella diversa fattispecie di frode in commercio.
Infine, non vi è la prova che la volontà della compratrice sia stata influenzata in modo decisivo dalla percezione di fatti non veritieri (errore) o da atti di violenza. Tali circostanze non sono documentate né altrimenti provate.

7.2. Sulla domanda di risoluzione
L’art. 82, comma 1 della Convenzione di Vienna stabilisce che “il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto se gli è impossibile restituire i beni in uno stato sostanzialmente uguale a quello in cui li aveva ricevuti".
La domanda di risoluzione non può essere accolta in quanto la compratrice ha utilizzato e trasformato il sego acquistato da S.A.P.I. Essa, quindi, si trova nell'impossibilità di restituire la materia prima.
La circostanza e riconosciuta dalla stessa Tehran Parand Co nell’atto introduttivo del giudizio (“solo con spese aggiuntive è stato possibile utilizzare parte della merce fornita dalla S.A.P.I.") ed è attestata dalla perizia di stima dello Studio Azmoudekaran del 29.05.2005. Il perito dell’attrice, infatti, ha confermato che il sego è stato immesso nel ciclo produttivo della società Tehran e consumato integralmente nel periodo 1997-2005: "l’ammontare 2121 tonnellate della merce importata dalla Sapi secondo il normale processo della produzione di solito non impiega più di otto o al massimo nove mesi per essere consumato. Mentre questa volta per la contaminazione della materia prima venduta dalla Società Sapi (sego industriale) e la sua impurità ne ha chiesto invece di otto mesi otto anni di tempo per essere convogliato nel cilco della produzione”.

7.3. Sulla domanda di restituzione
Come testé riferito, la compratrice ha utilizzato integralmente la merce consegnata dalla convenuta. Ciò preclude l’accoglimento della domanda di restituzione del corrispettivo.

7.4. Sulla domanda di riduzione del prezzo
7.4.1. L’attrice chiede accertarsi il minor valore della merce con condanna alla restituzione delle maggiori somme versate.
I convenuti eccepiscono la decadenza della garanzia e la prescrizione dell’azione ai sensi degli artt. 1495-1497 cod. civ. e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito della domanda.
7.4.2. Le eccezioni di decadenza e prescrizione non sono fondate per le seguenti ragioni:
1) gli artt. 44 e 50 della Convenzione di Vienna non prevedono termini di decadenza e prescrizione per l’azione di riduzione del prezzo;
2) l’art. 40 della C.I.S.G. esclude che il venditore possa avvalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 “se il difetto di conformità riguarda fatti di cui era a conoscenza o non poteva ignorare e che non ha denunciato all'acquirente”. Ebbene, dagli atti del processo penale emerge che S.A.P.I. era perfettamente a conoscenza del difetto di conformità: infatti in sede di esame, l'imputato Piero Rinaldi (procuratore speciale di S.A.P.I.) ha riconosciuto che il sego bovino è stato miscelato con stearina di palma (cfr. pag. 16 e 20 sentenza del Tribunale di Ravenna n. 1228 del 19.12.2001 e pag. 20-22 sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 589 del 27.02.2004).
L'applicazione della disciplina interna non condurrebbe ad una diversa conclusione, poiché nel caso in esame ricorre la fattispecie dell’aliud pro alio, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione fissati dall’art. 1495 cod. civ. Come è noto, si ha consegna di aliud pro alio non solo quando il bene è completamente difforme da quello pattuito - appartenendo ad un genere del tutto diverso — ma anche quando la res venduta è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. Sul punto il pacifico insegnamento del giudice di legittimità: “si ha, invece, consegna di aliud pro alio che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell’art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini d decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 cod. civ., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta” (Cass. Sez. 2, Sent. n. 5202 del 07/03/2007; Cass. Sez. 2, Sent. n. 18757 del 17/09/2004; Cass. Sez. 2, Sent. n. 9227 del 04/05/2005; Cass. Sez. 2, Sent. n. 7561 del 30/03/2006).
Le specifiche contrattuali prevedevano un sego di ottima qualità per la produzione di sapone fine, mentre i periti nominati dal Tribunale di Ravenna hanno chiarito che il prodotto consegnato da S.A.P.I. non era utilizzabile: “[…] le peculiarità della matrice di grasso animale erano tali da rendere impraticabile la produzione di sapone di alta qualità, diversamente dalle specifiche indicate nelle fatture proforma che identificavano un segoo di ottima qualità, idoneo per la produzione di saponeria fine” (cfr. pag. 43-44 perizia del prof. Alessandro Medici e del dott. Massimo Medici datata 18.09.2001).
7.4.3. Contrariamente a quanto affermato dai convenuti, la domanda di risoluzione non preclude la proposizione dell'azione di riduzione del prezzo. Difatti l'art. 83 della Convenzione di Vienna dispone che l'acquirente “che ha perso il diritto di dichiarare il contratto risolto […] conserva il diritto ad avvalersi di ogni altro mezzo derivante dal contratto e dalla presente Convenzione”.
7.4.4. L'inadempimento di S.A.P.I. è incontestabile in quanto accertato dal giudice penale con sentenza passata in giudicato. Del resto le risultanze processuali comprovano che il sego consegnato non era conforme alle specifiche contrattuali. In tal senso:
1) la relazione dei periti Alessandro Medici e Massimo Medici del 18.09.2001. Detti tecnici hanno adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi, pertanto, di indagine che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto coerente, logica e suffragata dalle altre evidenze in atti.
2) le dichiarazioni rese da Piero Rinaldi nel corso delle indagini preliminari (cfr. verbale di interrogatorio del 23.11.1998) e in sede dibattimentale (cfr. pag. 20-22 sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 589 del 27.02.2004).
3) l'accertamento tecnico preventivo del 28.09.1997 svolto dinanzi alla Quinta Sezione del Tribunale di Shahriar “i campioni prelevati il 16 agosto 1997 presentano una notevole differenza dal puro sego industriale di manzo e molto probabilmente è stato mischiato ad altri olii, come l’olio di palma (vegetale)”.
7.4.5. L’art, 50 della Convenzione di Vienna detta i criteri generali per la riduzione del prezzo: “l'acquirente può ridurre il prezzo proporzionalmente alla differenza fra il valore che le merci effettivamente consegnate avevano al momento della consegna, ed il valore che merci conformi avrebbero avuto in tale momento”.
La merce fornita dalla venditrice conteneva il 13% di stearina di palma e una percentuale “significativa di grasso di origine suina”, quantificata nella misura del 20-25% (cfr. pag. 14 sentenza n. Ì228/2001).
In sede dibattimentale, il dotti Medici ha stimato in lire 500.000.000 “la differenza di prezzo fra le sostanze concordate in vendita e quelle effettivamente consegnate” (cfr. pag. 22 sentenza n. 1228/2001). Stima non specificamente contestata dai convenuti.
Su tale somma spettano gli interessi legali dal giorno del pagamento (19.03.1997) al saldo (cfr. art. 84 Convenzione di Vienna). Trattandosi di credito di valuta non spetta la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sent. n. 2060 del 29/01/2013).

7.5. Sulla domanda di risarcimento danni
7.5.1. L’attrice chiede il ristoro dei pregiudizi non ricompresi nella provvisionale liquidata dal giudice penale.
I convenuti eccepiscono la decadenza e la prescrizione dell’azione; essi contestano anche il quantum della pretesa risarcitoria.
7.5.2. Le eccezioni di decadenza e di prescrizione devono essere rigettate per le ragioni esposte nel precedente paragrafo 7.4.2.
7.5.3. Si procede ora all’esame delle singole voci di danno, rilevando che ai sensi dell'art. 77 (errata corrige 74) della Convenzione di Vienna possono essere risarciti solamente i pregiudizi che costituiscono conseguenza diretta e immediata dell’illecito nonché i danni che i convenuti avrebbero potuto “prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti di cui era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, come possibili conseguenze dell'inadempienza del contratto”.

[…]

8. Sulle domande dei convenuti
8.1. Non deve essere esaminata la domanda di restituzione della merce venduta in quanto non è stata pronunciata la risoluzione del contratto.
8.2. La domanda riconvenzionale non può essere accolta perché gli importi riconosciuti all’attrice (€ 258.228,44 + USD 26.909,21 e 130.346,10) sono superiori alla provvisionale liquidata dal giudice penale (lire 600.000.000 pari a € 309.874,14).

[…]

P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, nella persona del Giudice Unico dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinte;
1) ACCOGLIE la domanda formulata da Tehran Parand Co con l’atto di citazione depositato in data 24.03.2006 e per l'effetto:
- condanna in solido S.A.P.I. S.p.a. e Rinaldi Piero a versare all'attrice la somma di € 258.228,44 (lire 500.000.000), oltre interessi legali dal 19.03.1997 al saldo; da tale somma deve essere detratto quanto già versato a titolo di provvisionale;
- condanna in solido S.A.P.I. S.p.a. e Rinaldi Piero a versare all’attrice la complessiva somma di 157.255,31 USD, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 15.03.1997 al 23.12.2013; dalla data della sentenza al saldo spettano gli interessi legali; da tale somma deve essere detratto quanto già versato a titolo di provvisionale;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti;
3) CONDANNA in solido S.A.P.I. S.p.a. e Rinaldi Piero a rifondere le spese del giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 21.864,83, di cui € 3.864,83 per anticipazioni e spese di traduzione e € 18.000,00 per competenze legali, oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A.}}

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