Data

Date:
24-01-2014
Country:
Italy
Number:
105
Court:
Tribunale di Trento
Parties:
Karl Pichler spa v. Felix Clercx B.V.

Keywords

NOTICE OF LACK OF CONFORMITY - WITHIN A REASONABLE TIME (ART. 39 CISG)

SELLER'S OBLIGATION TO DELIVER CONFORMING GOODS (ART. 35 CISG)

Abstract

An Italian company bought wood flooring from a Dutch seller in view of reselling it to final customers. One of those customers initiated legal proceedings against the seller seeking to recover damages, as, after installation, the wood flooring turned out to be defective and needed to be replaced. The Italian company asked the Court to include the seller in the proceedings, claiming that the lack of conformity regarded exclusively the goods provided by it.

The Court held that the contract between the seller and the buyer was governed by CISG. In so doing, it excluded that the choice-of-law clause in the seller’s standard terms in favor of Dutch law had validly excluded the application of the Convention, since such terms were no accepted by the buyer.

The Court also established that the buyer had complied with Art. 39(2) CISG, since it had timely notified the seller of the defects encountered by its final customer.

Moreover, the Court held the goods provided by the seller were not in conformity with the contract (Art. 35 CISG). As a result, the Court ordered the seller to indemnify the buyer for the damages it had to pay to its final customer.

Fulltext

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato il 20.7.2010 S.C. ha convenuto in giudizio la Karl Pichler spa asserendo di aver ricevuto nel 2008 dal signor S.B. l'incarico di fornire e posare un pavimento Tech Wood lungo il perimetro della piscina, sulla terrazza e nel perimetro esterno dell'abitazione; ha precisato che il legname era stato fornito dalla Karl Pichler spa, la quale aveva controllato i lavori di posa e fornito le indicazioni utili, ma che dopo l'ultimazione dell'opera la pavimentazione aveva cominciato a presentare gravi irregolarità.

Ha affermato che il signor B. aveva promosso un giudizio di accertamento tecnico preventivo, cui aveva partecipato anche la compagnia assicurativa dell'attore e la convenuta.

Ha asserito che i vizi dipendevano dal materiale fornito dalla convenuta, la quale aveva consegnato del materiale del tutto diverso da quello dichiarato, o comunque mancante delle qualità essenziali.

Ha precisato di aver provveduto al rifacimento della pavimentazione ed ha chiesto che la convenuta fosse condannata a risarcire i danni.

Con comparsa dd. 20.12.2010 si è costituita la Karl Pichler spa eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in quanto nel contratto era stata prevista la competenza del tribunale di Bolzano.

Ha eccepito la decadenza ex art. 1495 c.c. asserendo che la consegna era stata eseguita il 26.9.2008 e che la prima contestazione era pervenuta il 12.11.2008.

Ha asserito che non ricorreva l'ipotesi di vendita aliud pro alio, ma eventualmente di vizi o mancanza delle qualità promesse e che tale azione si prescriveva entro un anno dalla consegna.

Ha precisato che i vizi erano dipesi da un difetto di posa del materiale; ha chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta.

In ogni caso ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la propria venditrice per essere garantita.

Con comparsa dd. 23.6.2011 si costituiva la Felix Clercx Handelsonderneming B.V. srl eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito.

Ha asserito che, in ogni caso, nei rapporti contrattuale tra le due imprese doveva trovare applicazione il diritto olandese (sia in base alle condizioni generali di contratto, sia in base all'art. 4 della Convenzione di Roma).

Ha eccepito la decadenza per tardiva denuncia dei vizi ed ha contestato il risultato dell'atp cui non aveva partecipato.

Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande azionate nei suoi confronti.

La domanda attorea è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Deve, preliminarmente, essere eccepita l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, la quale ha asserito che sussisterebbe la competenza del Tribunale di Bolzano in forza della clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto previste nei documenti di trasporto della merce, ovvero in base all'art. 19 c.p.c..

Si rileva, al riguardo, che le condizioni generali di contratto che prevedono deroghe alla competenza territoriale devono essere oggetto di espressa sottoscrizione (circostanza che non si è verificata nel caso concreto: ordinanza n.21816 del 14/10/2009: "la clausola derogativa della competenza per territorio inserita nelle condizioni generali di contratto ha natura vessatoria, comportando essa un'alterazione del sinallagma, sicchè si rende necessaria la sua approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell'accordo").

Inoltre (ordinanza n.17020 del 04/08/2011) il convenuto è tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili".

E' infine, del tutto irrilevante, in quanto tardiva, la integrazione di tale eccezione in riferimento agli altri criteri che individuano la competenza territoriale, effettuata in sede di comparsa conclusionale.

Per tali ragioni l'eccezione deve essere respinta.

E' pacifico e risulta documentalmente che tra S.C. e la Karl Pichler spa è intercorso un contratto di compravendita avente ad oggetto la consegna di doghe in legno per esterno.

Del tutto risibile è la contestazione - sollevata, tra l'altro, solo in sede di comparsa conclusionale dalla convenuta - in base alla quale le parti non avrebbero concordato "una determinata funzione del legname" ("l'attore non allega neanche di avere comunicato alla convenuta di voler posare il legname acquistato lungo il perimetro di una piscina...").

Nelle fatture vi è la precisa indicazione della destinazione ("per esterno") del legname venduto; inoltre, nel capitolo 1 della prima memoria ex art. 183 c.p.c. la Pichler spa aveva dichiarato che il signor R.B., dipendente della società convenuta, aveva effettuato un sopralluogo presso il cantiere di Martignano prima dell'esecuzione della posa in opera delle doghe Techwood.

Le ctu, assunte sia in sede di accertamento tecnico preventivo che nel corso del presente giudizio, hanno confermato la presenza dei vizi e la imputabilità di tali vizi al legname fornito, il quale ha presentato delle deformazioni eccessive e superiori rispetto a quelle previste ed indicate dalla scheda tecnica o normalmente tollerabili ("la pavimentazione presenta una dilatazione (sia in lunghezza che in larghezza anomala, non omogenea e comunque maggiore rispetto a quelle promessa e garantita. I vizi della pavimentazione...sono effettivamente presenti e si manifestano attraverso tre palesi anomalie nel comportamento del materiale Tech-wood: un'anomali nel comportamento deformativo, un'anomalia nella stabilità meccanica ed un'anomalia nella stabilità cromatica e superficiale...le cause son imputabili ad una eccessiva deformabilità delle tavole costituenti la pavimentazione in conseguenza della variazione di umidità e temperatura e sono correlate ad una generali instabilità chimico - fisica degli elementi")

Il ctu ha escluso che possa essere imputata a C.S. un difetto nella posa del materiale ( "la sottostruttura utilizzata non ha alcuna responsabilità nel comportamento deformativo delle tavole Tech-Wood presso l'abitazione B....i giunti di dilatazione di 8 mm. prescritti dalle istruzioni sono stati regolarmente rispettati all'atto del montaggio...a parere dello scrivente la posa in opera è stata eseguita correttamente").

E', quindi, evidente che il legname fornito ha presentato dei vizi derivanti da un anomalo comportamento deformativo del materiale Tech-Wood utilizzato.

Deve escludersi, in primo luogo, che la fornitura effettuata possa qualificarsi come consegna "aliud pro alio".

Invero, la giurisprudenza ha statuito (sentenza n. 10916 del 18/05/2011) che "in tema di compravendita, si ha consegna di "aliud pro alio" che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta" (sentenza n.5202 del 07/03/2007).

E' pacifico, invece, che il legname oggetto della compravendita, una volta posato all'esterno, ha presentato dei gravi e generalizzati vizi.

La giurisprudenza (sentenza n.21949 del 25/09/2013) ha precisato, al riguardo, che "gli artt. 1490 e 1492 del cod. civ. in tema di azione redibitoria, al pari dell'art. 1497 cod. civ., vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 cod. civ. con la conseguenza che l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito".

Alla luce delle risultanze emerse dalla ctu redatto dall'ing. Sartori deve ritenersi che la mancanza di tali qualità sia tale da rendere il legname inidoneo all'uso cui era destinato.

La convenuta ha eccepito la decadenza e la prescrizione della domanda attorea.

La giurisprudenza ha precisato (sentenza n.10728 del 03/08/2001) che "i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi".

Tuttavia, l'eccezione di decadenza deve essere respinta in quanto la venditrice ha riconosciuto l'esistenza dei vizi (ed è, al riguardo, irrilevante che ne abbia contestato l'addebitabilità).

Invero, la Suprema Corte ha statuito (sentenza n. 18050 del 25/07/2013) che "in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il riconoscimento da parte del venditore, che esclude la necessità della denunzia da parte del compratore, concerne la materiale esistenza del vizio, non essendo necessaria un'ammissione di responsabilità del venditore medesimo"; sentenza n.6073 del 30/05/1995 "il riconoscimento, da parte del venditore, dell'esistenza dei vizi della cosa venduta esime il compratore, a norma dell'art. 1495, secondo comma, cod. civ., dall'onere di denunziarli e può sanare gli effetti della decadenza, eventualmente verificatasi per l'omessa o tardiva denunzia. Ne consegue che, qualora il giudice del merito ritenga accertato il riconoscimento dei vizi da parte del venditore (a seguito, nell'ipotesi, del controllo della merce difettosa da parte di un suo dipendente, il quale si era impegnato a sostituirla), non è necessario verificare se la denuncia degli stessi, da parte del compratore sia stata, o meno, tempestiva"; analogamente in tema di appalto: ordinanza n. 27948 del 24/11/2008: "in tema di appalto, il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perchè sia valido agli effetti dell'articolo 1667, secondo comma, seconda parte, cod. civ., non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi - come nel caso di specie, avendo egli imputato al fornitore la consegna di merce difettosa - di doverne rispondere".

In particolare, risulta sia dalle prove testimoniali assunte sia dalla documentazione prodotta che la Pichler spa ha riconosciuto l'esistenza dei difetti lamentati dal signor B. (B.F.: "nell'autunno del 2008 mi sono trovato con il sig. C. e il sig. B.R. presso il cantiere di Martignano...negli incontri di cui al cap.7 il signor B. disse al signor C. e B. che effettivamente vi era un problema e che tramite la propria ditta e quella fornitrice delle assi avrebbe cercato una soluzione...confermo che il sig. B. rilevò che tale prodotto non avrebbe dovuto avere quelle deformazioni"; interpello di D.C.: "ricordo che il nostro agente in zona ci inoltrò una relazione relativa al materiale da noi venduto e posato dalla ditta C. nell'abitazione del sig. B.;...il giorno dopo aver ricevuto la relazione del sig. B. ho telefonato alla Felix per lamentare quanto indicato nella relazione e poi abbiamo contestato per iscritto alla Felix"; lettera di contestazione inviata dalla Pichel doc.17: "dopo il completamento dell'installazione della terrazza si è appalesata una dilatazione superiore alla media della lunghezza e della larghezza delle tavole").

Ne consegue che l'eccezione di decadenza deve essere respinta.

Infondata è anche l'eccezione di prescrizione.

La giurisprudenza statuisce che (ordinanza n.16967 del 15/12/2011) "in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495 cod. civ. si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio".

Inoltre, (sentenza n.17385 del 08/08/2007) "l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi; e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., l'interruzione della prescrizione che si protrae fino alla conclusione del procedimento, che coincide ritualmente con il deposito della relazione del consulente nominato"; sentenza n.11087 del 24/08/2000).

Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta (fatture e bolle di consegna) risulta che la fornitura si è perfezionato il 26.9.2008 (documenti di trasporto prodotti sub doc.10 convenuta); in data 23.6.2009 si è perfezionata la notifica dell'atto di chiamata operato dal C.S. nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo; in data 3.2.2010 è stata depositata la consulenza redatta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo; in data 20.7.2010 è stato notificato il presente atto di citazione.

Sulla base di tali elementi, pertanto, deve escludersi che il diritto al risarcimento dei danni si sia prescritto.

Per quanto concerne i danni lamentati, il ctu ha rilevato che "l'attore è intervenuto sulla pavimentazione B. dapprima con interventi di riparazione, ripristino, taglio e rettifica delle tavole difettose, successivamente provvedendo alla rimozione completa di tutte le tavole di Tech-Wood ed alla loro sostituzione con elementi simili ma in legno di Iroko...la tipologia di tavole utilizzate è specificatamente commercializzata per l'utilizzo in ambienti esterni...è stata scelta la finitura con doghe a correre, molto simile alla precedente Tech-Wood...il ctu ritiene che la soluzione adottata utilizzata da C. per la nuova pavimentazione B. sia corretto da un punto di vista estetico e funzionale".

Il ctu ha valutato i costi sostenuti dall'attore sia per le opere di contenimento effettuate nella fase prodromica, sia per la rimozione della vecchia pavimentazione e la posa di quella nuova, quantificati in Euro 31.069,80.

Ne consegue che la società convenuta deve essere condannata a corrispondere la somma sopra indicata; trattandosi di un debito di valore, tale importo deve essere maggiorato degli interessi legali, da calcolare sulla somma di Euro 28.556,80 (somma devalutata al 26.9.08) annualmente rivalutata, con decorrenza dal 26.9.08 alla data odierna; sulla somma complessivamente come sopra determinata, sono invece dovuti i soli interessi legali, dalla data odierna al saldo, essendo stato liquidato il danno.

La Karl Pichler spa ha chiamato in causa la propria venditrice, Felix Clerck Handelsonderneming, per essere garantita (la quale non ha contestato di aver fornito la merce in oggetto alla convenuta).

La questione controversa concerne il diritto applicabile nel caso in esame.

Non è condivisibile l'orientamento espresso dalla terza chiamata, secondo cui dovrebbe trovare applicazione il diritto olandese.

Invero, la presente fattispecie deve essere disciplinata sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili corporali, ratificata con L. 11 dicembre 1985, n. 765 ed entrata in vigore in Italia il 1 gennaio 1988 (Trib. Pavia, 29 dicembre 1999; Trib. Vigevano, 12 luglio 2000; Trib. Rimini, 26 novembre 2002; Trib. Padova, 25 febbraio 2004; ordinanza n. 2983 del 15/02/2005: "ove sia dedotta in giudizio un'obbligazione nascente da vendita internazionale, nel procedere all'individuazione del luogo di adempimento non è necessario determinare la legge sostanziale applicabile al rapporto secondo le norme di conflitto del giudice adito, ma può farsi direttamente riferimento alla Convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili 11 aprile 1980 (resa esecutiva con la L. 11 dicembre 1985, n. 765), che, dettando la disciplina sostanziale uniforme della vendita internazionale, si applica a prescindere dalle norme di diritto internazionale privato dei due Stati contraenti (cfr. art. 1 e art. 7, secondo comma, della Convenzione), le quali sono, pertanto, irrilevanti ai fini di individuare la disciplina applicabile alle obbligazioni contrattuali dedotte in giudizio").

Il ricorso alle norma di diritto materiale uniforme deve, pertanto, prevalere su quello avente ad oggetto le norme di diritto internazionale privato (indipendentemente dalla loro fonte) essendo le prime speciali rispetto alla seconde giacchè risolvono il problema sostanziale "direttamente", ossia evitando il doppio passaggio, consistente nell'individuazione del diritto applicabile prima e quindi nell'applicazione del diritto stesso.

Tale Convenzione prevale, inoltre, anche nei confronti della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, considerato che l'art. 57 L. 31 maggio 1995, n. 218 statuisce che "le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convezione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,...senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili".

Ricorrono, inoltre, i presupposti richiesti per l'applicazione della Convenzione di Vienna (cui hanno aderito sia l'Italia che i Paesi Bassi).

Invero, siamo in presenza di un contratto di compravendita (nella definizione indicata dagli artt. 30 e 53 della Convenzione, cioè come un contratto in forza del quale il venditore è obbligato a consegnare i beni, trasferirne la proprietà ed eventualmente rilasciare tutti i documenti relativi ad essi, mentre il compratore è obbligato a pagare il prezzo ed a prendere in consegna i beni), avente ad oggetto un bene mobile e tangibile, e stipulato tra soggetti contraenti i quali avevano, al momento della conclusione del contratto, la loro sede d'affari - ossia il luogo dal quale viene svolta un'attività commerciale caratterizzata da certa durata e stabilità nonché da autonomia- in Stati diversi.

Non risulta, infine, che le parti abbiano derogato convenzionalmente a tale convenzione, considerato che il doc.2 prodotto dalla terza chiamata (condizioni generali di contratto) non risulta essere stato sottoscritto dalla Pichler spa, la quale lo ha espressamente contestato.

La disciplina sostanziale contenuta in tale convenzione, per quanto concerne i difetti della merce venduta, prevede (art. 35) che, il venditore debba consegnare beni della quantità, qualità e tipo richiesti dall'acquirente; inoltre i beni devono considerarsi difettosi se inidonei all'uso al quale servono abitualmente cose dello stesso tipo oppure se inidonei allo specifico uso al quale il compratore intende adibirli, sempre che sia stato portato a conoscenza del venditore; se non possiedono le qualità dei beni che l'acquirente ha presentato al compratore come campione o modello, e se non sono disposti o imballati secondo il modo usuale per beni dello stesso tipo o, in difetto di un modo usuale, in un modo che sia comunque adeguato per conservarli e proteggerli.

Inoltre, il venditore è responsabile, secondo il contratto e la presente Convenzione, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se il difetto appare solo successivamente (art. 36); l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo. 2. In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale (art. 39).

In ordine alla tempestività della denuncia, si è ritenuto che il "tempo ragionevole" in cui essa va fatta, trattandosi di concetto talvolta definito "clausola generale", vada determinato caso per caso, tenendo conto delle circostanze della fattispecie concreta e tenendo altresì presente la natura dei beni oggetto della compravendita.

Nel caso in esame, risulta documentalmente che già in data 27.11.2008 (doc.17 di parte convenuta) - e quindi non appena avuto notizia dell'esistenza dei difetti che si erano manifestati solo dopo la posa del legname - la società Pichler spa aveva denunciato alla terza chiamata l'esistenza dei vizi in questione: ne consegue che, pertanto, deve sicuramente ritenersi che la denuncia sia intervenuta entro tempi ragionevoli.

Ne consegue che la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la convenuta dal pagamento delle somme che la stessa dovrà corrispondere a parte attrice a titolo di danni.

Le spese legali di parte attrice vengono poste a carico della convenuta soccombente e vanno liquidate in base ai nuovi parametri fissati dal D.M. n. 140 del 2012 (Cass. S.U. n.17406/2012), tenendo conto del valore della controversia (importo liquidato) e con riferimento ai valori medi; pertanto:

fase di studio: Euro 1.200,00

fase introduttiva: Euro 600,00

fase istruttoria: Euro 1.200,00

fase decisoria : Euro 1.500,00

totale Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 367,23 per spese, oltre ad accessori.

Inoltre, l'attrice ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo.

La giurisprudenza ha precisato (sentenza n.12759 del 23/12/1993) che "le somme erogate dalla parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo per compensare il consulente tecnico di ufficio ed il proprio consulente costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire e le relative somme non sono pertanto soggette a rivalutazione monetaria, ma debbono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente, salvo che il giudice non ritenga di compensarle ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.".

Tali spese vanno liquidate, operando una riduzione del 50 % per quanto concerne i compensi, in considerazione della particolarità del rito; pertanto;

fase di studio: Euro 1.200,00

fase introduttiva: Euro 600,00

fase istruttoria: Euro 1.200,00

totale Euro 3.000,00 : 2 = Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 178,00 per spese oltre accessori di legge.

Complessivamente, pertanto, Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 545,23 per spese oltre accessori (Iva e cnpa).

Le spese della convenuta, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 86,78 (non essendo documentate le spese del ctp, tra l'altro esposte in modo del tutto eccessivo), invece, sono poste a carico della terza chiamata.

Le spese della ctu svolta in sede di accertamento tecnico preventivo viene posta a carico di parte convenuta; la spesa della ctu svolta nel giudizio di merito viene posta a carico della terza chiamata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:

1. Condanna la Karl Pichler spa a corrispondere a S.C. la somma di Euro 31.069,80, oltre agli interessi legali da calcolare sulla somma di Euro 28.556,80 annualmente rivalutata secondo gli indici istat, con decorrenza dal 26.9.08 e sino alla data odierna; ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;

2. condanna la Karl Pichler spa a rimborsare a S.C. le spese di lite che liquida in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 545,23 per spese oltre ad accessori di legge;

3. condanna la Felix Clercx Handelsonderneming B.V. srl a rimborsare alla Karl Pichler spa le somme che quest'ultima verserà a S.C. in forza dei punti 1 e 2 del dispositivo;

4. condanna la Felix Clercx Handelsonderneming B.V. srl a rimborsare alla Karl Pichler spa le spese di lite che liquida in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 86,78 per spese, oltre iva e cnpa;

5. pone definitivamente a carico della convenuta le spese della ctu svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ed a carico della terza chiamata le spese della ctu svolta in sede di merito, nella misura liquidata in atti.}}

Source

Original in Italian:
- available at http://pluris-cedam.utetgiuridica.it}}