Data

Date:
01-12-1996
Country:
Arbitral Award
Number:
A-1795/51
Court:
Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano
Parties:
Unknown

Keywords

LONG-TERM CONTRACTS - COMMERCIAL AGENCY CONTRACT - BETWEEN AN ITALIAN COMPANY AND A UNITED STATES COMPANY - SILENT AS TO APPLICABLE LAW - AGREEMENT BY PARTIES TO SETTLE THEIR DISPUTE IN CONFORMITY WITH THE UNIDROIT PRINCIPLES - TEMPERED BY RECOURSE TO EQUITY

CONTRACT OF COMMERCIAL AGENCY - BINDING UPON PARTIES (ART. 1.3 UNIDROIT PRINCIPLES)

PARTY'S WRITTEN DECLARATION - INTERPRETED AS NOTICE OF TERMINATION (ARTS. 4.1 AND 4.2 UNIDROIT PRINCIPLES)

EXCLUSION OF THE RIGHT TO TERMINATE THE CONTRACT FOR AN EVENT ON THE OCCURRENCE OF WHICH PARTIES HAD AGREED TO RENEGOTIATE THE CONTRACT (ART. 7.3.1 UNIDROIT PRINCIPLES)

TERMINATION - CONTRACT TERM INTENDED TO TAKE EFFECT AFTER TERMINATION (ART. 7.3.5 UNIDROIT PRINCIPLES)

DAMAGES - FULL COMPENSATION OF THE HARM SUSTAINED (ARTS. 7.4.1 AND 7.4.2 UNIDROIT PRINCIPLES) - DOES NOT INCLUDE EMOTIONAL SUFFERING AND DISTRESS WHEN AGGRIEVED PARTY IS A CORPORATE ENTITY

DAMAGES - COMPENSATION LIMITED TO FORESEEABLE HARM ARISING OUT OF NON-PERFORMANCE (ARTS. 7.4.3-7.4.4 UNIDROIT PRINCIPLES)

INTEREST - RUNNING FROM THE TIME WHEN PAYMENT IS DUE (ART. 7.4.9 UNIDROIT PRINCIPLES)

INTEREST - INTEREST RATE FIXED BY THE PARTIES (ART. 7.4.13 UNIDROIT PRINCIPLES)

Abstract

An Italian and a United States company entered into a contract of commercial agency. The principal terminated the contract due to non-performance by the agent. The agent commenced arbitral proceedings invoking unlawful termination by the principal and claiming damages.

The contract did not contain a choice of law clause, but at the outset of the arbitral proceedings the parties agreed that the dispute would be settled in conformity with the UNIDROIT Principles tempered by recourse to equity.

In its decision, the Arbitral Tribunal applied a number of individual articles of the UNIDROIT Principles, in some cases even invoking the accompanying Comments. In particular, it cited to Articles 1.3 in order to affirm the binding character of the parties' original agreement; 4.1 and 4.2 in order to interpret a party's written declaration as a notice of termination; 7.3.1 in order to exclude the right to terminate the contract for an event with respect to which the parties had made express provision for the renegotiation of the contract should it occur; 7.3.5 in order to confirm the validity of a contract term which, in the event of termination, expressly grants to the principal the right to restitution of promotional material and to the agent the right to a commission for orders so far received; 7.4.1 and 7.4.2 in order to affirm the aggrieved party's right to full compensation for the harm it sustained as a result of the other party's non-performance but to exclude compensation for emotional suffering and distress, the aggrieved party being a corporate entity; 7.4.3 and 7.4.4 in order to exclude compensation for the costs incurred by the aggrieved party for the purchase of a house in the place where the contract was to be performed; 7.4.9 to grant, as a last resort, interest at the statutory rate fixed by the law of the State of the currency of payment; 7.4.13 in order to uphold a contract term providing for a higher rate of interest for the delay in the payment of certain specific debts.

Fulltext

I. LA PROCEDURA

I. Con domanda in data 25 luglio 1995, depositata presso la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano (“la Camera Arbitrale di Milano”) in data 26 luglio 1995, con allegati (numerati da 1 a 72) il Sig. X, nella sua qualità di legale rappresentante della A (attrice), con sede in […], chiede al Tribunale Arbitrale da designare dal Presidente della Camera di Commercio di Milano di:
- accertare e dichiarare che la risoluzione del contratto di agenzia, per cui è controversia fra le parti, è stata intimata da C S.p.A. (convenuta) all’attrice senza alcun giustificato motivo e quindi dichiarare l’inadempimento di C agli obblighi con tale contratto assunti verso A e che perciò la risoluzione è dovuta ad esclusivo fatto e colpa di C.
- accertare e determinare tutti i danni patiti da A in conseguenza dell'anticipata ed immotivata risoluzione del contratto di agenzia da parte C, e cioè, tanto il danno emergente, derivato dall’avere sostenuto inutilmente ed in funzione dell'adempimento del contratto i costi e le spese che saranno documentati, quanto il lucro cessante, consistente nei mancati guadagni che sarebbero derivati a A dalla regolare esecuzione del contratto per la durata prevista di tre anni e cioè sino al 31.12.1996.
- di conseguenza disporre l'obbligo di C SpA di risarcire a A tali danni, dedotto in compensazione quanto già trattenuto da A a tale titolo.
- disporre l'obbligo di C di corrispondere tutto quanto ancora dovuto a A o in funzione dell'attività svolta in favore della prima in base al contratto risolto.
- disporre l'obbligo di C di rifondere a A o tutte le spese sostenute per il presente procedimento e per la difesa.
[…]
Ritenendo infine che l’arbitrato "avrà sede in Milano e che la lingua in cui è stato redatto il contratto su cui si controverte è appunto quella italiana", A chiede che l'arbitrato si svolga in lingua italiana.
[…]
3. Con memoria in data 9 settembre 1995, depositata, unitamente con allegati (n. 1 a 15) presso la Camera di Milano in data 12 settembre 1995, il Sig. Y, nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della C, con sede in […]:
- dichiara di associarsi alla richiesta della A affinché il processo arbitrale abbia sede in Milano e venga svolto in lingua italiana
e chiede che l'arbitro:
- voglia dichiarare la legittimità della risoluzione del contratto di agenzia 01.01.94 per grave inadempimento di A.
chiedendo in via riconvenzionale che
- l’arbitro adito voglia rigettare le domande di A e disporre l'obbligo della stessa di corrispondere a C SpA l’importo di US$ […], oltre ad interessi e rivalutazione dalla data di accredito al saldo.
Inoltre, C chiede che l'arbitro:
- voglia accertare l'inesistenza del diritto di A di utilizzare il logo in qualsiasi forma e disporre l'obbligo per A di non utilizzare detto logo.
Infine, C ritiene che:
- in conseguenza delle gravi inadempienze di A, C ha subito danni sia per mancato raggiungimento del target dì vendita sia per la perdita di avviamento in conseguenza dell'improvvida politica commerciale autonomamente operata da A, danni di cui si chiede il ristoro previa determinazione in via equitativa.
e chiede:
- che l'arbitro adito voglia disporre l'obbligo per A di rifondere a C SpA spese di procedura e di difesa.
In via istruttoria, […]
13. La discussione ha riguardato in primo luogo la questione del diritto applicabile alla controversia. Entrambe le parti hanno concordato di adottare i Principi UNIDROIT temperati dal ricorso all’equità.
[…]
17. Con memoria in data 15 maggio 1996, depositata unitamente con allegati (…), A ha confermato le sue prime conclusioni sull'illegittimità della risoluzione del contratto d’agenzia e, avvalendosi della disciplina delineata dai Principi in tema di risarcimento danni, soprattutto all'art. 7.4.2, ha chiesto il risarcimento integrale del danno subito, comprendendo in tale risarcimento integrale sia la perdita sofferta, sia il mancato guadagno, sia i danni di natura non pecuniaria causati, ad esempio, dalla sofferenza morale.
[…]
18. C ha depositato la propria memoria dell’11 giugno 1996 in data 14 giugno 1996, unitamente con gli allegati[…], concludendo in sostanza per il rigetto di tutte le domande di A e con “la dichiarazione che A è tenuta a risarcire i danni a C conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di agenzia nella misura che verrà determinata in corso di causa, che ammontano a centinaia di migliaia di dollari, anche in via equitativa, nonché l’accoglimento delle domande già formulate”.
[…]
II. IL MERITO
[…]
I. RAPPORTI FRA LE PARTI PRECEDENTI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DEL 1 GENNAIO 1994

I.1. Secondo la parte attrice - non contraddetta sul punto dalla parte convenuta - i rapporti fra il Sig. X, amministratore unico della A, e il Sig. N, allora Presidente di C, risalgono al 1983, quando concordarono di creare la C USA, con la partecipazione di C con 49% e di A con 51%.

I.2. I suddetti rapporti durarono - su base esclusiva - fino al 1987, quando il Sig. N propose al Sig. X di trasferirsi in Italia per assumere la responsabilità delle attività all'estero di C, quale Managing Director della divisione internazionale di C.

I.3. Due contratti di "consulenza" e di “procacciamento d’affari" furono sottoscritti in data rispettivamente 1 marzo 1988 e 12 maggio 1988 con due società delle quali il Sig. N era solito avvalersi, la B, con sede in […], e la D, con sede nell’isola di […].
Questi contratti furono conclusi per un periodo di due anni, tacitamente riconducibili per un uguale periodo di tempo. Entrambi furono rinnovati alla prima scadenza e alla seconda scadenza.

I.4. La terza scadenza per il contratto di "procacciamento d'affari” interveniva il 1 marzo 1994. Un’eventuale disdetta del rapporto contrattuale doveva intervenire, secondo l'articolo 13 del contratto, con tre mesi di anticipo, e cioè al più tardi il 30 novembre 1993.
La terza scadenza per il contratto di "consulenza" maturava il 12 maggio 1994. Un eventuale non rinnovo doveva essere comunicato all’altra parte, secondo l'articolo 11 del contratto, con tre mesi di anticipo, e cioè al più tardi il 12 febbraio 1994.

1.5. Il Sig. X ha dichiarato al Tribunale Arbitrale, senza essere contraddetto dalla C […], di avere lavorato in C Italia dal marzo 1989 al dicembre 1993 a tempo pieno, in esclusiva e di avere guadagnato come ‘package' in Italia […] milioni di lire l’anno.

1.6. Nei primi giorni di settembre del 1993, il Sig. X ebbe una discussione con il Sig. N sul proseguimento dei loro rapporti professionali. In questa occasione furono discusse tre opzioni, del seguente tenore:
1) Rinnovo dei contratti in essere con riduzione del 30% del minimo garantito per il periodo 1 settembre 1993 - 31 dicembre 1994;
2) Costituzione di una società preposta a sviluppare nuovi mercati in paesi di lingua inglese e non europei;
3) Prosecuzione della collaborazione con C USA.

I.7. Nella stessa occasione furono discusse le prospettive del mercato Estremo Oriente per i prodotti [….] e […]
I.8. […]il Sig. X firmò il 1 gennaio 1994 - in qualità di Presidente della A - un contratto di ‘AGENTE COMMERCIALE’.

I.9. Il 9 dicembre 1993 fu denunciato il contratto del 1 Marzo 1988.
II. CONTRATTO DI AGENTE COMMERCIALE DEL 1 GENNAIO 1994

II.1. Il contratto di Agente Commerciale del 1 gennaio 1994 (qui di seguito, il contratto del 1 gennaio 1994) comprendeva 22 articoli e 7 allegati identificati da A a G. […]
II.2. Il contratto del 1 gennaio 1994 conteneva in particolare le clausole seguenti:
art. 1: Premessa: “…l’Agente agirà da agente esclusivo… per i prodotti e nelle zone geografiche descritte nell'allegato "B” -
[…] essenzialmente paesi dell’Estremo Oriente (…) nonché l’Australia e l'India.
art 2: Assegnazione: L'Agente era nominato agente esclusivo di C per i prodotti nel Territorio. In particolare, l’Agente si impegnava "nel migliore dei modi e secondo le sue capacità a promuovere e sopportare gli affari dell'Azienda" con la precisazione che l’Agente aveva “il diritto di impegnarsi simultaneamente in altre attività non competitive”.
art. 3: Durata: Il contratto era concluso per la durata di tre anni a decorrere dalla data della firma. Era tacitamente rinnovabile “per tre anni e così, di volta in volta, per un uguale periodo di tempo salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata… almeno sei (6) mesi prima della scadenza”.
art. 5: Accettazione e gestione degli ordini: Tutti gli ordini per “Prodotti" dovevano essere indirizzati dall'Agente o dai Clienti direttamente all’Azienda” e “saranno soggetti all'approvazione e accettazione scritta dell’Azienda".
art. 7: Fatturazione e pagamenti: L'Azienda avrebbe fatturato i clienti direttamente per tutte le spedizioni... “La piena responsabilità per il recupero dei pagamenti rimane dell’Azienda, che eserciterà un controllo completo sull’approvazione dei crediti dei clienti e degli ordini.... Qualsiasi pagamento ricevuto dall'Agente verrà inviato direttamente all'Azienda”.
art. 8: Strumenti di vendita e di promozione: In modo da consentire all'Agente l’adempimento della sua missione, l'Azienda si impegnava “a consegnare, presso gli uffici dell’Agente, ...tutta la documentazione commerciale, legale e tecnica necessaria... indicata... nell'Allegato E”.
art. 13: Rapporti: L’Agente godeva della più totale libertà nell’organizzazione del suo lavoro.
art. 14: Compensi: L’Agente aveva diritto alle commissioni previste all'ALLEGATO F al contratto, e che erano:
- del 10% sui prodotti standard e sui componenti
- del 50% sulle licenze (design e know-how), percentuale da applicare sia all’importo del progetto che alle royalties.
Queste commissioni erano dovute all’Agente su tutte le vendite effettuate nel Territorio, "senza riguardo che gli ordini siano trasmessi dai clienti, dall'agente o che siano pervenuti in un altro modo all’azienda”.
[…]
art. 18: Cessazione: Il contratto conteneva una clausola risolutiva come segue:
“Ciascuna parte avrà il diritto di cessare questo Accordo, prima della sua scadenza o del suo periodo di rinnovo, se l'altra parte concluderà che questo contratto sia stato violato dall'altra parte e che tale violazione non è stata risolta. Nel caso di cessazione da una delle due parti, tutte le condizioni di questo contratto cesseranno con decorrenza dalla data di tale notifica ad esclusione dei seguenti obblighi:
a) l’Agente lascerà presso i propri locali a disposizione dell’Azienda tutto il materiale promozionale e di vendita fornito dall’Azienda;
b) l’Azienda concorda di accreditare all’Agente tutte le commissioni per ordini ricevuti senza tener conto di quando questi ordini sono stati accettati, o confermati e quando le spedizioni saranno effettuate o le fatture emesse dall’Azienda”.
art. 15: Target di vendita: Il contratto conteneva una clausola di "Target dì vendita" così redatta:
"E nell'interesse di entrambe le parti, Azienda e Agente, che l'Agente raggiunga i target di vendita indicati nell’Allegato “G” – “Target di vendita” per ogni anno dì calendario o frazione. La stipulazione ed il raggiungimento di questi e dei futuri target dì vendita dovranno prendere in considerazione fattori tali: fluttuazioni dei cambi stranieri; crescita economica di ogni mercato all'interno del Territorio; competitività dei prezzi; consegne di prodotti dell'Azienda puntuali, accurate e senza problemi, ed il lancio e la consegna dei prodotti”.
[…]
III. LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DEL 1 GENNAIO 1994

III.1. In data 23 gennaio 1995, la C SpA, a firma dell'Amministratore Delegato del Gruppo C, il Sig. Y, spedisce un telefax al Sig. X, come segue:
"Oggetto: Disdetta contratto C:
Caro Silvano,
Abbiamo fatto un consuntivo del primo anno della tua attività di agente commerciale con la C per l’Estremo Oriente e con ns. rammarico l'area geografica a te assegnata non ha avuto nessun risultato migliorativo rispetto a quando eri qui. Credo di averti dato fiducia e soprattutto che provvigioni e compensi per la A, che sfiorano i 200 milioni di Lire, siano risultati un cattivo investimento per la C.
Non abbiamo ricevuto una sola nuova commessa per nessun Paese dell'Estremo Oriente nonostante la forte crescita che ha quell'area. Pertanto, poiché non hai raggiunto neanche la metà del budget assegnato, considera questa nostra lettera a titolo di disdetta del contratto di agente commerciale dal 1° Gennaio 1995.
Per quanto riguarda le licenze, al contrario, possiamo essere disponibili a proseguire il dialogo se saranno rispettate le clausole contrattuali e con garanzie di pagamento”.

III.2 In data 9 marzo 1995, lo stesso Amministratore Delegato della C SpA scrive alla A (USA), la lettera che segue:
“Con la presente ratifichiamo quanto scritto dalla società C con lettera del 24.01.95 e, in quanto occorra, con la presente intendiamo risolvere il contratto con voi stipulato in data 01.01.94 per vostra grave inadempienza non avendo raggiunto i target di vendita previsti dal patto 15 del summenzionato contratto”.

III.3. La data della risoluzione del contratto del 1 gennaio 1994
III.3.1. La prima questione da risolvere a proposito consiste ovviamente nello stabilire se il contratto del 1 gennaio 1994 è stato risolto in data 23 gennaio 1995 (sopra, ad III.1) oppure 9 marzo 1995 (sopra, ad III.2).

III.3.2. Il Tribunale Arbitrale ritiene determinante in proposito la data del 23 gennaio 1995 […]

III.3.2. La data del 23 gennaio 1995 quale data della risoluzione del contratto del 1 gennaio 1994 è confermata in diritto.
Va infatti richiamato che, secondo la regola sull'interpretazione stabilita dall'articolo 4.1 dei Principi dei Contratti Commerciali internazionali UNIDROIT (i Principi UNIDROIT), applicabile anche all’interpretazione di atti unilaterali quale un avviso di risoluzione d’un contratto - (ved. Op. Cit., Roma, 1995, at 1 p. 97) - un contratto deve essere interpretato:
“(1) ... secondo la comune intenzione delle parti” e
“(2) ... secondo il significato che persone ragionevoli della stessa qualità delle parti avrebbero adesso attribuito nelle medesime circostanze".
Trattandosi d’un atto unilaterale, è pacifico che l'unica “intenzione” che va considerata è quella dell'autore dell'avviso di risoluzione, nel caso il Sig. Y.
Come evidenziato dalle proprie dichiarazioni, da quest'ultimo il chiamate qui sopra, il telefax del 23 gennaio 1995 era destinato a risolvere il contratto del 1 gennaio 1994.
Per quello che riguarda il secondo elemento di valutazione stabilito dal principio UNIDROIT no 4.1, va ricordato che il telefax del 23 gennaio 1995 conteneva le parole: "considera questa nostra lettera a titolo di disdetta del contratto di agenzia commerciale dal 1° Gennaio 1995”. Al Tribunale risulta che il "significato" di queste parole non lasci nessun dubbio sul contenuto e la portata della decisione di C.

III.4. La validità della risoluzione del 23 gennaio 1995

III.4.1 La risoluzione del 23 gennaio 1995 è motivata dal fatto che A non ha raggiunto “neanche la metà del budget assegnato".
La ratifica del 9 marzo 1995 della risoluzione citata si riferisce (esclusivamente) alla “vostra grave inadempienza non avendo raggiunto i target di vendita previsti dal patto 15… del contratto”.
III.4.2. In sede arbitrale, C ha sostenuto che la risoluzione del contratto di agenzia era dovuta alle «reiterate gravi inadempienze di A costituite da:
- mancato raggiungimento del target di vendita contrattualmente previsto in maniera rilevante;
- appropriazione illegittima di denaro, US$ […].- ricevuti da […];
- iniziative autonome, non preventivamente autorizzate da C, di modifica delle condizioni di vendita a clienti storici della C allo scopo di aumentare la propria provvigione;
- mancati rapporti di A con C per molto tempo.

III.4.3. Il Tribunale esamina qui di seguito le varie cause evocate da C a giustificazione della risoluzione del 23 gennaio 1995, fermo restando che la stessa fu motivata dal solo non raggiungimento del "Target” contrattuale.

III.4.4. Il non raggiungimento del “Target” contrattuale

III.4.4.1. […]
La prima osservazione del Tribunale in proposito è che per quello che riguarda il contratto concernente i prodotti […], il mancato raggiungimento del “Target” contrattuale era di poco rilievo, contrariamente alla situazione per il contratto concernente i prodotti […]. Una risoluzione del contratto del 1 gennaio 1994 per inadempimento "essenziale” - nel caso fosse possibile - avrebbe potuto di conseguenza riguardare soltanto i prodotti […].

III.4.4.2. In diritto, va richiamato in primo luogo che secondo l'articolo 1.3. dei Principi UNIDROIT, il principio fondamentale del diritto dei contratti, e cioè “pacta sunt servanda" richiede che "un contratto può essere modificato o risolto ogni volta che le parti si accordino in tal senso. La modificazione o la risoluzione non consensuale, al contrario, costituiscono l'eccezione, e possono pertanto ammettersi solo quando avvengano conformemente al contratto oppure quando in proposito vi sia un'espressa previsione nei Principi…”. (Principi dei Contratti Commerciali Internazionali, UNIDROIT, 1995, pp. 9 e 10).

III.4.4.3. Secondo le previsioni contrattuali delle parti del contratto del 1 gennaio 1994
a) il non avvenire di contratti di distribuzione o vendite aveva per conseguenza che "si deciderà di comune accordo se ci sarà una negoziazione del Territorio e/o delle commissioni da pagare all'Agente”.
b) ciascuna parte aveva il diritto di cessare l'accordo prima della sua scadenza… “se l'altra parte concluderà che questo contratto sia stato violato dall'altra parte e che tale violazione non è stata risolta”.
Risulta chiaramente da quanto sopra richiamato che secondo la volontà espressa dalle parti del contratto, il fatto di non raggiungere il target di vendita (al punto da non essere riusciti a concludere contratti o vendite) costringeva le parti a decidere di comune accordo se rinegoziare il Territorio e/o le commissioni. La risoluzione del contratto per tale ragione era di conseguenza esclusa dalle parti.
Inoltre la clausola dell'art. 18 del contratto relativa alla possibilità d’una risoluzione anticipata dello stesso sembra doversi interpretare, nonostante la sua formulazione tortuosa, nel senso che un’eventuale violazione del contratto doveva essere segnalata alla parte inadempiente in modo che questa potesse, se del caso, risolvere tale violazione. Ora, il fatto che la risoluzione del 23 gennaio 1995 non è stata preceduta da nessun avviso da parte della C, né oralmente, né per iscritto, non è contestato dalla stessa C. Ne risulta che, in ogni modo, la risoluzione menzionata non è stata fatta in conformità con le stipulazioni delle parti del contratto del 1 gennaio 1994.

III.4.4.4. Lo stesso risultato si raggiunge applicando i Principi UNIDROIT sulla risoluzione.

Secondo l’articolo 7.3.1. di tali Principi, infatti, "una parte può risolvere il contratto se l'inadempimento della controparte costituisce un inadempimento essenziale”.
Per valutare il carattere essenziale o meno dell’inadempimento, ovvero dell'obbligazione alla quale si riferisce quest'ultimo, bisogna di nuovo e in primo luogo considerare quale è stata la volontà delle parti in proposito. Ora, sembra impossibile ritenere come eccezionale ai fini della risoluzione una situazione precisamente ed espressamente prevista dalle parti del contratto come suscettibile di rinegoziazione - mediante accordo fra le parti
- del Territorio o delle commissioni.
La conclusione da trarre da questa analisi dei fatti, del contratto, ed infine del diritto applicabile alla controversia è che la risoluzione del 23 gennaio 1995 del contratto del 1 gennaio 1994 è stata fatta per un motivo non giustificato a tal fine.
Risulta di conseguenza inutile verificare se, come allegato da A e contestato da C, il mancato raggiungimento del “Target” fosse o meno imputabile alla C per quello che riguarda in particolare le questioni della fornitura australiana o ancora dell'assistenza tecnica e le contestazioni (…). Se il mancato raggiungimento del "Target” contrattuale non permetteva come tale all'Azienda di risolvere il contratto, questa verifica non ha nessuno rilievo ai fini della presente decisione arbitrale.

III.4.5. Gli altri motivi di risoluzione

III.4.5.1 C non contesta che nessuno degli altri motivi evocati durante la procedura arbitrale (sopra, ad III.4.2.) è stato notificato ai fini dell'articolo 18 del contratto alla A prima della risoluzione del 23 gennaio 1995 del medesimo.
Appare di conseguenza ovvio che, in ogni caso, una risoluzione fondata su uno di questi motivi non avrebbe rispettato le previsioni delle parti a proposito, e cioè l'articolo 18 del contratto in discussione, l’inadempiente non potendo all'evidenza risolvere una violazione da lui sconosciuta come tale.
Tuttavia, vista l'importanza dei motivi fatti valere nella presente sede come giustificazione della decisione presa da C il 23 gennaio 1995 dopo dieci anni di rapporto professionale stretto con il Presidente della A il Tribunale Arbitrale ritiene opportuno di esaminare brevemente la fondatezza o non di questi motivi.

III.4.5.1.1. “L’appropriazione illegittima di denaro” da parte di A
[…]
III.4.5.1.2. Le modifiche contrattuali da parte di A
C invoca il fatto che A, in violazione dell'articolo 5 del contratto, ha di propria iniziativa modificato le condizioni contrattuali in atto con clienti storici dell'Azienda.
L'articolo 5 del contratto prevedeva che "Tutti gli ordini per Prodotti saranno indirizzati dall'Agente o dai Clienti direttamente all'Azienda e saranno soggetti all'approvazione e accettazione scritta dall'Azienda”.
Gli addebiti di C e A possono essere riassunti come segue:
[…]
I termini dell'art. 5 del contratto sono stati di conseguenza chiaramente rispettati.
La seconda osservazione che va fatta sul tema è che, nonostante le obiezioni mosse in questa sede da C in merito alle proposte contrattuali fatte da A, nulla di simile risulta dagli atti della procedura. […]
Risulta […] che:
- in ogni caso, non c'è stata violazione dell'art. 5 del contratto da parte di A;
- non è dimostrata l'allegazione di C che le proposte contrattuali fatte da A alle ditte (…) avrebbero pregiudicato gli interessi commerciali di C.
Al contrario, è stabilito che i rapporti contrattuali di C con tali ditte sono stati rinnovati per l'anno 1995.

III.4.5.1.3. La concorrenza sleale di A
C allega che ha posto in essere atti di concorrenza sleale nei confronti di C, atti proibiti dal contratto (art. 2, che consentiva all'agente di svolgere "altre attività non competitive”). […]
A contesta integralmente di avere svolto un attività di concorrenza qualsiasi nei confronti di C.
[…]
La conclusione che viene tratta da questi fatti e da queste considerazioni è che C non ha dato prove tecniche sufficienti […]
Ad ogni modo, come richiamato qui sopra (ad III.4.4.2. e ss), una violazione del contratto da parte di A, e in particolare della clausola di non competitività dell'articolo 5, avrebbe richiesto che la C, secondo l'articolo 18 del contratto, avvisasse l'agente della violazione e risolvesse il contratto soltanto dopo avere costatato che la violazione non è stata risolta.
[…]
IV. CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE ILLEGITTIMA DEL CONTRATTO DEL 1 GENNAIO 1994

IV.l. Effetti generali
L'articolo 7.3.5 dei Principi UNIDROIT stabilisce che:
"La risoluzione del contratto libera per l'avvenire entrambe le parti dalle rispettive obbigazioni di effettuare e di ricevere la prestazione".
Da ciò deriva che entrambe le parti sono liberate dalle proprie obbligazioni e non sono più abilitate ad avvalersi dei propri diritti risultanti dal contratto del 1 gennaio 1994. In particolare, A non può - dal 23 gennaio 1995 - utilizzare il logo di C sotto qualsiasi forma sia come tale sia aggiunto ad altre parole.
Va osservato che A non si è opposta a questa legittima rivendicazione di C.
Va tuttavia sottolineato che secondo la volontà espressa dalle parti del contratto del 1 gennaio 1994 (art. 18), la risoluzione di quest'ultimo ha come conseguenza la cessazione di "tutte le condizioni di questo contratto con decorrenza dalla data di tale notifica ad esclusione dei seguenti obblighi:
a) l'Agente lascerà presso i propri locali a disposizione dell'Azienda tutto il materiale promozionale e di vendita fornito dall'Azienda;
b) l'Azienda concorda di accreditare all'Agente tutte le commissioni per ordini ricevuti senza tenere conto di quando questi ordini sono stati accettati, o confermati e quando le spedizioni saranno effettuate o le fatture emesse dall'Azienda".
Va riconosciuto esistente in questa sede l'obbligo contrattuale ex art 18 sopra citato. L'artìcolo 7.3(5)3 dei Principi UNIDROIT prevede infatti che:
"la risoluzione non ha effetto...su qualunque altra clausola del contratto che debba essere operativa anche dopo la risoluzione "
L'obbligo di cui all'art. 18 b) del contratto sarà esaminato sotto il capitolo IV.2.4. (infra) relativo alle commissioni dovute all'agente secondo il contratto del 1 gennaio 1994.

IV.2. I DANNI
Essendo stato stabilito che la risoluzione del contratto del 1 gennaio 1994 non era conforme al contratto e non era "scusabile" in conformità con i Principi UNIDROIT (Art. 7.4.1), ne consegue che A ha diritto, oltre alle commissioni dovute secondo il contratto stesso (infra, ad IV.2.4.) al risarcimento del danno ad essa causato dalla risoluzione del 23 gennaio 1995, il quale, secondo l'articolo 7.4.2 dei Principi citati, comprende "sia ogni perdita sofferta che ogni mancato guadagno, tenuto conto dei vantaggi economici che il creditore ha ottenuto evitando spese e danni".

IV.2.1. PERDITA SOFFERTA Spese per l'impianto della casa a Lit […].-
Nella sua memoria del 15 maggio 1996, A sostiene che "la scelta australiana fu indotta e concordata per dare esecuzione al contratto d'agenzia stipulato con C, in quanto nulla avrebbe impedito ad A e X di chiedere la continuazione del preesistente rapporto in Italia considerato che non era stato disdettato per tempo da C".
A richiede di conseguenza la compensazione delle spese sostenute dall’amministratore unico di A, il Sig. X, per la sua sistemazione e quella della sua famiglia in Australia come segue:
[…]
Secondo il commento all'art. 7.4.3 dei Principi UNIDROIT (Principi dei Contratti Commerciali Internazionali, 1995, ad 3 p. 218): "il danno, oltre che certo, deve essere una diretta conseguenza dell'inadempimento".
Ora risulta che le spese elencate da A sono conseguenti alla esecuzione del contratto del 1 gennaio 1994 e non sono state causate dalla risoluzione del medesimo, il 23 gennaio 1995.
Questa constatazione potrebbe non valere per quanto riguarda il fatto che il Sig. X abbia dovuto porre in vendita la propria abitazione a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto.
Tuttavia, secondo l'art. 7.4.4 dei Principi UNIDROIT "la parte inadempiente è responsabile solo per il danno che ha previsto o poteva ragionevolmente prevedere al momento della condizione del contratto come possibile conseguenza dell 'inadempimento".
Ora è da escludere che l'acquisto della propria casa da parte dell'agente possa entrare nel concetto di danno di cui all'art. 7.4.4 sopra richiamato. […]
Per le suddette ragioni, la richiesta di A di rimborso delle spese sostenute dalla famiglia X per la sua sistemazione in Australia non può essere accolta.

IV.2.2 Spese sostenute per l'impianto dell'ufficio a Lit […].-
Sotto la voce "set up costs", A chiede che vengano compensate le spese per la sistemazione e l'arredamento dell'ufficio A/C ASIA al 50% delle spese sostenute al riguardo, precisamente:
(…)
Come sottolineato dalla stessa A, "questi costi non sarebbero stati certamente sostenuti nel caso in cui C non avesse stipulato... il contratto d'agenzia oggetto del presente giudizio".
D'altronde, come sottolineato da C, le spese di cui si tratta sono relative a beni e servizi inerenti alla attività di A. A infatti doveva contrattualmente assumere le proprie spese relative alla sua attività di agente, la C essendo tenuta a compensare l'agente soltanto sotto la forma di commissioni.
Manca di conseguenza e di nuovo il nesso di causalità fra la risoluzione del contratto del 1 gennaio 1994 e le spese di cui A chiede il rimborso, ai sensi dell'articolo 7.4.4 dei Principi UNIDROIT già discusso (sopra, ad IV.2.1.).
Inoltre, il rimborso dei costi sostenuti per l’impianto dell'ufficio sarebbe anche contrario all'artìcolo 7.4.2 dei Principi UNIDROIT, secondo il quale "il creditore non deve essere arricchito dal risarcimento del danno per inadempimento" (Principi dei Contratti Commerciali Internazionali, UNIDROIT, 1995, ad 3 p. 215). […]
Per le suddette ragioni, la richiesta di A del compenso dei "set up costs" non può essere accolta.

IV.2.3. Spese sostenute da A per dar corso all'esecuzione del contratto: Lit […].-
Sotto questa voce, A chiede che siano risarcite le spese sostenute per l'esecuzione del contratto, precisamente:
(…)
Per le stesse ragioni esposte sotto la voce “set up costs” (sopra, ad IV.2.2.), la domanda di A concernente le spese sostenute dall’agente per l’esecuzione del contratto non può essere accolta.

IV.2.4. Saldo provvigioni e interessi maturati e maturandi dal 31 (sic) novembre 1996 fino all’effettivo saldo: Lit […].-

IV.2.4.1 Saldi provvigioni dovute
Nella sua memoria del 15 maggio 1996, A chiede il pagamento di saldi di provvigioni dovute a fronte di fatture di vendite emesse da C nei confronti di clienti nel Territorio.
[…]
Il Tribunale ritiene […] che la prova dell’effettivo pagamento delle commissioni dovute secondo il contratto del 1 gennaio 1994 non è stata apportata da C.
Resta da verificare se gli ammontari richiesti da A a titolo di differenza di commissioni corrispondono ai termini contrattualmente pattuiti fra le parti.
(…)
A ha dimostrato, da un lato, che è riuscita ad ottenere un rapporto diretto tra la […] e C. D’altro lato, le fatture di A prodotte da C mostrano che quest’ultima riconosceva all’Agente una commissione del 10% sulle vendite.
Il Tribunale ne deduce che C non ha dovuto pagare la commissione a […] e che, di conseguenza, le commissioni dovute sulle vendite erano del 10%.
(…)
L’ammontare totale dovuto da C ad A a titolo di commissioni dovute su differenze di fatturato è di conseguenza di Lit [...]-
A chiede anche il pagamento di interessi al tasso contrattuale del 15% sulle fatture sopra elencate, le date di scadenza di queste fatture essendo menzionate come segue:
(…)
Si osserva in primo luogo che secondo l’articolo 14 del contratto, le commissioni “…saranno dovute e pagate all’Agente entro 20 giorni dalla data di ricevimento del pagamento da parte dell’Azienda” e che “il ritardo nel pagamento di commissioni, per causa dell’azienda, risulteranno in un addebito di interessi pari al quindici percento (15%) su tutte le commissioni scadute”.
Si ritiene in proposito che la clausola contrattuale citata è conforme ai principi UNIDROIT, e ciò sia sul momento nel quale l'interesse è dovuto (Principi, art. 7.4.9) che sul tasso pattuito (Principi, art. 7.4.13).
[…]
Ne risulta che le provvigioni di cui le fatture qui sopra elencate, così come confermate dal Tribunale arbitrale nella presente sentenza, porteranno interessi al 15% dalle date di scadenza indicate fino all'effettivo pagamento.
IV.2.4.2. Commissioni maturate e non saldate: Lit […].-
Nella sua memoria del 15 maggio 1996, A chiede il pagamento di saldi dovuti da C su commissioni maturate durante l'esecuzione del contratto come segue:
(…) […]
Il Tribunale ritiene […] che la prova dell'effettivo pagamento delle parcelle n. (…) di A non è stata apportata da C. Il confronto fra le parcelle dichiarate come pagate da A e le stesse parcelle prodotte da C evidenzia al contrario che le parcelle allegate da A non sono state pagate, mancando su tutte queste ultime la data d’estinzione che invece figura su tutte le altre parcelle riconosciute come pagate.(…)
C dovrà di conseguenza pagare ad A, a titolo di provvigioni dovute, Lit […].-
Per quello che riguarda la domanda di A relativa agli interessi dovuti sulle somme dovute secondo le parcelle qui sopra elencate, si nota che tutte e quattro le dette fatture sono datate 8 febbraio 1995.
Si nota inoltre che tutte e quattro le fatture comportano la menzione, non contestata da C, “Payment due immediately upon receipt of fax copy of invoice”.
Per le ragioni contrattuali e di diritto già esposte (sopra, ad IV.2.1.1.), C dovrà di conseguenza pagare interessi al tasso del 15% sulla somma di Lit 19'022'864.- dalla data dell’8 febbraio 1996 fino alla data dell’effettivo pagamento.

IV.2.4.3. Interessi su fatture pagate in ritardo: Lit […].-
(…)
C dovrà pagare ad A, a titolo di interessi conseguenti al ritardo, Lit […].-
A chiede che questi interessi portino a loro volta fino all'effettivo pagamento.
In assenza di ogni regola al riguardo nei Principi UNIDROIT applicabili (art 7.4.9), il Tribunale, in applicazione del diritto italiano quale diritto applicabile alla moneta del pagamento, (ved. Principi dei Contratti Commerciali Internazionali, 1995, ad 2 p. 228) fissa il tasso di interesse al 10% (Ccit art. 1284) a contare dal giorno della domanda giudiziale (Ccit art. 1283), e cioè dal 26 luglio 1995 fino all'effettivo pagamento.

IV.4.4. Conclusioni sulle provvigioni dovute secondo il contratto
C dovrà pagare ad A, a titolo di commissioni dovute ed interessi per ritardo nel pagamento di commissioni, la somma in capitale dì Lit […].-.
A questa somma vanno aggiunti gli interessi al tasso del 15% da calcolare come indicato sopra, ad IV.2.4.1. e IV.2.4.2., e del 10% come indicato sopra, ad IV.2.4.3., fino all'effettivo pagamento.

IV.2.5. Mancato guadagno
Secondo la regola stabilita dall'articolo 7.4.2 dei Principi UNIDROIT già citato, "il mancato guadagno o, come a volte si dice, il lucro cessante, è quel vantaggio che normalmente sarebbe derivato al creditore se il contratto fosse stato correttamente eseguito" (Principi Commerciali Internazionali UNIDROIT, 1995, ad 2 p. 214).
Il contratto del 1 gennaio 1994 era concluso per la durata di tre anni ed era rinnovabile tacitamente per altri tre anni e così, di volta in volta salvo disdetta da comunicarsi sei mesi prima della scadenza.
La disdetta del 23 gennaio 1995, illegittima come risoluzione anticipata del contratto, deve pertanto essere considerata come disdetta ordinaria del contratto ed ha cioè effetto di comunicazione di non rinnovo ai sensi dell'articolo 3 del contratto qui sopra richiamato.
Secondo l'articolo 7.4.2 dei Principi, si tratta di conseguenza di rimettere A nella situazione in cui si sarebbe trovata se il contratto del 1 gennaio 1994 fosse stato eseguito normalmente fino alla sua prima scadenza, e cioè fino al 31 dicembre 1996, sempre tenendo conto "dei vantaggi economici che il creditore ha ottenuto evitandosi spese e danni" (art. 7.4.2.1 dei Principi).

IV.2.5.1. Le Royalties sul contratto
A titolo di mancato guadagno, A chiede il pagamento del 50% della totalità delle royalties del contratto di licenza del 1 novembre 1994 […]
C contesta che A abbia diritto a royalties sul contratto oltre la data di scadenza del contratto del 1 gennaio 1994.
Secondo il Tribunale arbitrale, il diritto dell'agente (50% secondo l'ALLEGATO F al contratto) si riferisce alla totalità delle royalties, in quanto:
- l'attività dell'agente al riguardo si è esaurita alla data della firma del contratto e
- l'ammontare delle royalties nel caso di specie è determinato, e non dipende delle vendite future.
L'agente infatti non deve subire le conseguenze della scelta dell'azienda di consentire un pagamento differito al licenziatario.
Questa conclusione è confermata da considerazioni di equità: sarebbe infatti facile e ingiusto che una azienda potesse concludere contratti di licenza grazie all'attività dell'agente, pattuire delle royalties con pagamenti differiti nel tempo e porre fine nel frattempo legittimamente al contratto d'agenzia in modo da togliere all'agente il suo diritto sulle royalties scadute dopo la risoluzione del contratto.
A dovrebbe di conseguenza ricevere la sua quota di 50% sulla totalità delle royalties previste nel contratto di licenza, e cioè […]
Va tuttavia sottolineato:
[…]
- che il diritto di A a queste royalties scade al momento della scadenza delle royalties stesse, e cioè, secondo il contratto, il 1 giugno di ogni anno, la prima volta il 1 giugno 1996.
II Tribunale arbitrale riconosce di conseguenza ad A il diritto a US$ […].- pagabili immediatamente, oltre agli interessi del 15% dal 20 giugno 1996 alla data dell'effettivo pagamento .
Il Tribunale arbitrale riconosce inoltre il diritto di A di percepire US$ [...]- alla data del 1 giugno 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, e 2003, con interessi del 15% da contare dal 20 giugno degli anni citati fino al pagamento effettivo.(…)
IV.2.5.6. L'articolo 7.4.2.1 dei Principi (compensazione delle spese)
A propone di ridurre la somma dovuta a titolo di mancato guadagno del 20/25% per le spese che avrebbe avuto A nell'eseguire il contratto durante le anni 1995 e 1996.
Difatti, l’articolo 7.4.2.1 prevede tale riduzione.
II Tribunale Arbitrale determinò questa imputazione ex aequo et bono al 20%, essendo precisato che questa deduzione non si applica alla licenza già conclusa.

IV.3. I danni morali
A chiede il risarcimento di danni morali dovuti al comportamento, qualificato come "estremamente grave" di C.
Sul punto, C contesta il diritto di A ad un risarcimento d'un danno morale causato non alla società come tale, ma all'amministratore della medesima.
Difatti, la domanda di A in proposito si riferisce al danno morale subito dal Sig. X.
Il Tribunale nota al riguardo che:
- trattandosi di sofferenze del Sig. X, la A non è giuridicamente legittimata a farle valere; e
- le sofferenze morali, secondo sia i Principi UNIDROIT sia vari sistemi giuridici come per esempio il sistema giuridico italiano, riguardano e possono riguardare solanto le persone fisiche. È per questo che si parla di "perdita di certi atti della vita" o "del pregiudizio estetico" (Principi dei Contratti Commerciali Internazionali, UNIDROIT, 1995, ad 5 p.216) oppure di danno "alla salute", "estetico" o "biologico" (CIAN TRABUCCHI, Commentario breve al Codice Civile, CEDAM, Milano, 1994, ad art. 2059, pp. 2131 ss).
Pare di conseguenza escluso che A, nella sua qualità di società, possa chiedere danni di questo tipo.
La domanda di A di risarcimento dei danni morali non può di conseguenza essere accolta dal Tribunale arbitrale.

IV.4 Le spese dell’arbitrato
[…]
DISPOSITIVO
I. La risoluzione del 23 gennaio 1995 del contratto di agenzia del 1 gennaio 1994 è illegittima;
II. C è condannata a pagare ad A le somme seguenti:
(…)}}

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