Data

Date:
29-10-2003
Country:
Switzerland
Number:
12-2002-181
Court:
Tribunale d'Appello di Lugano
Parties:
--

Keywords

CONTRACT FOR SUPPLY OF GOODS AND SERVICES - SUPPLY OF LABOUR OR OTHER SERVICES NON CONSTITUTING PREPONDERANT PART OF SELLER'S OBLIGATIONS - CISG APPLICABLE (ART. 3 (2) CISG)

THIRD PARTY EXECUTING INSTALMENT – SELLER LIABLE IF ART. 79 (1) AND (2) CISG ON EXEMPTION FROM NON-PERFORMANCE NOT APPLICABLE - BUYER HAS TO PROVE THAT THIRD PARTY WAS ACTING FOR SELLER

INTERPRETATION OF A PARTY’S STATEMENT AND CONDUCT – ACCORDING TO REASONABLE UNDERSTANDING OF PERSON OF SAME KIND IN SAME CIRCUMSTANCES AS OTHER PARTY (ART. 8 (2) AND (3) CISG) –PRINCIPLE OF RELIANCE AS GENERAL PRINCIPLE UNDERLYING CISG

Abstract

An Italian seller delivered to a Swiss buyer movable walls to be installed in a heliport. A first delivery concerned walls for the heliport workshop, while a second one walls for the heliport offices. The seller sued the buyer for payment of an outstanding part of the price. The buyer on its part refused to pay it, alleging that it had the right to set that sum off against damages for non-conformity, since the walls of the second delivery were not sound-proof as agreed in the contract.
The first instance Court granted the seller payment, holding that the walls were sound-proof but they had not been correctly installed by third parties, who were however not acting for the seller in installing the goods. The buyer appealed while the seller counter-claimed that a part of the due price was still outstanding.

The appellate Court first held CISG applicable, since both parties had their place of business in two different contracting States and the delivery of the walls was to be considered the preponderant part of the contractual obligations at issue (Arts. 1(1) (a) CISG and Art. 3 (2) CISG).

The Court observed that the seller would be liable for failure to perform if this were due to the failure by a third person whom he had engaged to perform, unless both the seller and the third person were exempted under Art. 79 (1) CISG. According to the Court, however, the buyer had not succeeded to prove that the third parties who installed the walls were really acting for the seller as far as the instalment was concerned. Therefore, since it was up to buyer to bring evidence on the issue, the seller could not to be considered liable for errors in the installation.

As to the seller’s claim that a part of the price was still outstanding, the Court found that it had been paid to the third persons who executed the instalment. Interpreting the seller’s statements and conduct under Art. 8 (2) and (3) CISG, thus according to the understanding that a reasonable person of the same kind as the other party would have had in the same circumstances (which was considered to be the expression of the principle of reliance as a general principle underlying CISG), the Court held that the buyer was reasonably entitled to pay to the third persons until receipt of the seller’s communication ordering payment into a specific bank account. After that communication the buyer would have had to pay either at the seller's place of business or into the designated bank account (Art. 57 CISG).

Fulltext

Lugano, 29 ottobre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: Cocchi, presidente
Chiesa e Rampini (giudice supplente)

segretario: Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.97.5 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 4 febbraio 1997 da

N.
rappr. dall'avv. Carlo Luigi Caimi, Lugano

contro

H. SA, Lodrino
rappr. dall'avv. Sara Gianoni Pedroni, Bellinzona

con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Fr. 19'748.65, oltre accessori, unitamente al rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 5665 del 18 luglio 1996 (in materia di compravendita mobiliare internazionale);

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 11 settembre 2002, ha parzialmente accolto, nel senso che ha condannato la convenuta a versare all'attrice l'importo di Fr. 14'578.65, oltre interessi al 14 % dal 10 gennaio 1996, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 5665 dell'UEF di Riviera, limitatamente a detto importo, oltre accessori;

appellante la convenuta che, con gravame 7 ottobre 2002 chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi, mentre l'attrice, con osservazioni 3 dicembre 2002, postula la reiezione dell'appello con protesta di spese e ripetibili;

appellante adesiva l'attrice che, con memoriale 3 dicembre 2002, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere integralmente la petizione per l'importo di Fr. 19'748.65, oltre interessi al 14 % dal 30 novembre 1995, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le sedi, mentre la convenuta, con osservazioni 16 gennaio 2003, postula la reiezione del gravame adesivo.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Ritenuto

in fatto:

A. Fra la fine dei mese di luglio e l'inizio del mese di agosto del 1995 N. ha proceduto ad una prima fornitura e posa di pareti mobili modello extrastandard alla H. SA per il prezzo di Fr. 54'830.-. Esse sono state posate nell'officina dell'eliporto di Lodrino. Successivamente, nei mesi di settembre/ottobre 1995, N. ha proceduto ad una seconda fornitura di pareti mobili attrezzabili modello DIVA le quali erano destinate ad essere posate negli uffici di questo impianto. Per quest'ultima fornitura, N. ha emesso due fatture: una di Lit. 27'790'000.- (doc. B) e, l'altra di Lit. 37'495'500.- (doc. F), per complessive Lit. 65'285'500 (doc. G). Secondo un estratto conto di data 10 gennaio 1996 risulta che H. SA ha versato due acconti di Fr. 15'000.- ciascuno e che il saldo scoperto era di Lit. 23'793'500.- (doc. - G).

B. Con petizione 4 febbraio 1997 N. ha convenuto in giudizio H. SA per chiederne la condanna al pagamento del saldo di Lit. 23'793'500.-, pari a Fr. 19'748,65, relativo alla seconda commessa, oltre interessi al 14% a decorrere dal 30 novembre 1995 e accessori.

A questa domanda si è opposta H. SA rilevando che il prezzo delle pareti mobili extrastandard e DIVA ammontava complessivamente a Fr. 102'000.- e che all'attrice sono stati corrisposti acconti per complessvi Fr. 90'000.- (Fr. 20'000.- il 3 agosto 1995; Fr. 40'000.- il 25 settembre 1995; Fr. 15'000.- l'11 ottobre 1995; Fr. 15'000.- il 7 novembre 1995). Il saldo scoperto era quindi di Fr. 12'000.- e non di Fr. 19'748,65. Soggiungeva che la posa delle pareti mobili DIVA era avvenuta per il tramite della R. SA la quale rappresentava in Ticino la N. La ricompensa era stata fissata in Fr. 22'000.- ed è stata fatturata separatamente. La stessa è stata liquidata il 19 dicembre 1995. H. SA si è rifiutata di pagare il saldo ed ha trattenuto Fr. 12'000.- in compensazione con il minor valore che aveva l'opera, posto che le pareti mobili DIVA non erano state sufficientemente insonorizzate: da un locale all'altro si udivano rumori. La convenuta lamentava altresì che l'attrice non aveva prestato una garanzia pari al 10% del costo delle opere che sono state eseguite.

C. Con sentenza 11 settembre 2002 ha accolto parzialmente la petizione condannando la convenuta al pagamento di Fr. 14'578,65, oltre interessi al 14% a decorrere dal 10 gennaio 1996, rigettando nel contempo in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo limitatamente a questo importo. Per il Pretore le pareti mobili DIVA non sono state posate ad opera dell’attrice, ma dai signori G. e B., i quali hanno agito in proprio e non in rappresentanza dell’attrice. Il vizio rilevato dalla convenuta era riconducibile al montaggio delle pareti, le quali avrebbero dovuto raggiungere la quota delle tegole del tetto per evitare la trasmissione di rumori da un locale all'altro. Col che all'attrice non si poteva addebitare alcuna responsabilità per la fornitura delle pareti mobili DIVA, le quali risultavano qualitativamente conformi all’ordinazione. In ordine al pagamento del prezzo, il Pretore ha osservato che per definire il saldo occorreva tener conto di entrambe le forniture, pari a Fr. 104'578,65. Posto che la convenuta aveva corrisposto Fr. 90'000.-, lo scoperto ammontava a Fr. 14'578,65

D. Contro il premesso giudizio la convenuta si è aggravata in appello, assumendo che le pareti mobili DIVA non sono state posate in proprio dai signori B. e G. come ha ritenuto il Pretore, ma dall'attrice. G. e B. direttamente o per il tramite della Rodeca SA erano i rappresentanti in Ticino della N. Il contratto prevedeva non solo la fornitura delle pareti, ma anche la posa. Il fatto che la posa sia stata fatturata separatamente è circostanza irrilevante, perché dalle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria e dalla documentazione agli atti traspare che B. e G. agivano per conto della venditrice. L'attrice è quindi responsabile della posa difettosa delle pareti, le quali non sono state erette sino al plafone grezzo. Il difetto è stato notificato tempestivamente il 21 marzo 1996, ovvero qualche settimana dopo che la convenuta prese possesso dei locali. L'appellante soggiunge che nell'evenienza in cui la notifica del difetto fosse tardiva, la venditrice non è liberata della sua responsabilità, perché nella concreta evenienza l'attrice sapeva che le pareti mobili DIVA, a differenza dì quelle extrastandard, erano fonoassorbenti ed erano state ordinate per garantire un'ottima isolazione fra l'officina e i locali amministrativi. Posto che il perito ha quantificato i costi per il ripristino dei difetti in Fr. 16'000.-; che il prezzo per entrambe le forniture era pari a Fr. 124'614.- (comprensivo della posa delle pareti mobili DIVA di Fr. 22'000.-) e che la convenuta ha versato acconti per complessivi Fr. 112'000., il saldo scoperto è di Fr. 12'284.-, che può essere posto. in compensazione con la pretesa della convenuta di Fr. 16'000.-.

Con tempestive osservazioni l'attrice ha precisato che l'oggetto del contendere si riferisce alla seconda fornitura e non anche alla prima, che è stata liquidata. In ordine alla fornitura delle pareti mobili DIVA osserva che dalla conferma d'ordine, il signor E.G. (che conduceva la direzione dei lavori per conto della convenuta), stralciò i costi riferiti posa in opera. La fattura, emessa il giorno successivo. la consegna della merce, indicava “la sola fornitura” e non anche la posa. H. accettò la merce e versò due acconti di Fr. 15'000. – cadauno, per complessivi Fr. 30'000. –, lasciando quindi uno scoperto di Lit. 23’793'550, pari a Fr. 19'748,65. La posa delle pareti avvenne ad opera dei signori G. e B., i quali agivano in proprio e non in rappresentanza dell'attrice. Costoro hanno infatti fatturato Fr. 22’100.- e incassato personalmente detta somma di denaro dalla convenuta. L'attrice ha quindi proceduto alla consegna di pareti mobili scevre di difetti, che corrispondevano alle qualità promesse. La notifica del difetto sarebbe comunque avvenuta tardivamente tanto sotto il rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita, quanto sotto quello del diritto italiano o svizzero.

Inoltre, con l'appello adesivo, l'attrice sostiene che essa ha ricevuto acconti per soli Fr. 85’000.- e non per Fr. 90'000.- come ha ritenuto il Pretore. Fr. 5'000.- sono stati trattenuti dal signor G., il quale non aveva alcun potere di incassare somme di denaro per conto dell'attrice. G. e B. erano solo dei procacciatori d’affari.

Con le osservazioni all’appello adesivo la convenuta ha ribadito che i signori B. e G. erano rappresentanti dell'attrice, i quali erano autorizzati a ricevere pagamenti.

Considerato

in diritto

1. Fra le parti è controverso se alla materia del contendere sia applicabile il diritto italiano o la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, conclusa a Vienna l’11 aprile 1980 (SR. 0.221.211.1), di seguito CV. L'Italia ove l'attrice ha la sua sede, ha ratificato il trattato il 1 gennaio 1988. Per la Svizzera, ove ha la propria sede la convenuta, la convenzione internazionale è in vigore dal 1 marzo 1991. In presenza di un contratto di compravendita internazionale perfezionato, fra due società aventi le loro sedi sociali in Stati che hanno aderito alla CV, il trattato è applicabile alla controversia ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. a CV (sentenze TF 28 novembre 2002, 4C.296/2002 consid. 2a e 15 settembre 2000, 4C.105/2000 consid. 2a; Neumayer/Ming, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandise: commentaire, N. 3 all'art. 2; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed. N. 1366; CR CO 1, Venturi, Intro. art. 184-215 N. 10). La CV si applica non solo nei casi in cui il venditore si impegna a consegnare la merce, ma anche quando, all'occorrenza, si obbliga a metterla in posa, fermo restando che il montaggio deve costituire una prestazione accessoria (art. 3 cpv. 2 CV a contrario; Gauch, Der Wekvertrag, 4a ed. N. 371; Tercier, op. cit. N. 1362). Nel caso in rassegna la materia dei contendere verte essenzialmente sulla questione di sapere se la posa delle pareti mobili DIVA fosse o no parte integrante degli obblighi assunti dalla venditrice. Nell’una e nell’altra tesi sostenute dalle parti in causa, la CV è applicabile, stante che la consegna delle pareti mobili costituisce la parte preponderante e di maggior valore delle prestazioni d'insieme del contratto litigioso (CR CO I, Chaix, Intro. art. 363-379 N. 6; Gauch, op. cit. N. 372). La CV viene applicata in maniera esaustiva, poiché regge l'insieme del contratto, ovvero la formazione di quest’ultimo, nonché i diritti e gli obblighi assunti dalle parti, come pure le conseguenze di un inadempimento. Di principio l’applicazione suppletiva del diritto nazionale è esclusa (sentenza TF 15 settembre 2000, 4C.105/2000 consid. 2a).
Nel caso in esame, controversi sono: l'ammontare del prezzo di compravendita che deve ancora essere corrisposto alla venditrice (art. 53 segg. CV), nonché la presenza di vizi nella fornitura delle pareti mobili DIVA (art. 36 segg. e 79 CV).

2. Giusta l'art. 36 cpv. 1 CV il venditore è responsabile di ogni vizio di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi del compratore, anche se tale vizio risulta soltanto dopo questo momento. Il Pretore, correttamente, fondandosi sul referto peritale, ha rilevato che la propagazione di suoni attraverso le pareti divisorie di locali amministrativi era superiore alle usuali tolleranze e le cause potevano essere individuate specialmente in un mancato raccordo in talune parti delle pareti divisorie con la soletta grezza era stato eseguito, si sono riscontrati dei passaggi di rumore superiori alle usuali tolleranze a causa (verosimilmente) di fori passanti (perizia pag. 8/9).Egli ha nondimeno escluso la responsabilità dell'attrice, giacché questi difetti sono riconducibili non già al materiale che è stato fornito, il quale è conforme alle prescrizioni tecniche ISO R717 ed ha un potere fonoassorbente di 47dB (complemento peritale pag. 5), quanto alla posa, la quale è stata eseguita non dalla venditrice ma in proprio dai signori B. e G. La convenuta sostiene che G. e B. unitamente alla H. SA erano i rappresentanti in Ticino di N. SpA e che le prestazioni previste dal contratto annoveravano non solo la consegna della merce ordinata, ma anche la messa in opera.

2.1. A norma dell'art. 79 CV se l'inadempienza di una parte è dovuta all'inadempimento di un terzo che essa ha incaricato di eseguire in tutto o in parte il contratto, tale parte è liberata dalla sua responsabilità (cpv. 2 lett. a), segnatamente se prova che tale inadempienza dovuta ad un inadempimento indipendente dalla sua volontà e che non si poteva ragionevolmente attendere che la prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che’essa la prevenisse o la superasse o che ne prevenisse o superasse le conseguenze (cpv. 1). L'art. 79 cpv. 2 CV ha per scopo di mantenere in essere la responsabilità del venditore se costui fa capo a terze persone per l'esecuzione totale o parziale del contratto. Non sono considerati terzi ai sensi della CV i dipendenti e i fornitori del venditore, mentre lo sono i soggetti che, autonomamente e a titolo indipendente adempiono parte o l'intero contratto (Magnus, Kommentar zum UN-Kaufrecht, N. 17 e 19 all'art. 79; Herbots/ Dessemontet, La responsabilité du fait des auxiliaires et la garantie des vices cachés in: Les ventes internationales, CEDIDAC N. 36 pag. 45; Neumayer/Ming, op. cit. Nri 8 e 9 all'art. 79). Più in generale sono terzi ai sensi della CV i soggetti che sono incaricati dal venditore dopo la conclusione del contratto per l’inadempimento di obbligazioni esistenti nei confronti dell'acquirente (Ming/Neumayer, op. cit. N. 9 all'art. 79). Lo sono in particolare i vettori che consegnano la merce all'acquirente e i subappaltatori che sono incaricati dal venditore per compiere delle rifiniture (Magnus, op. cit., N. 15 all'art. 79).

2.2. Si può quindi ipotizzare una responsabilità dell'attrice per i difetti riconducibili alla posa delle pareti mobili DIVA solo se i signori B. e G. rispettivamente la H. SA, sono stati incaricati dalla venditrice per eseguire questa prestazione. L’attrice ha sostenuto che il contratto di compravendita verteva solo sulla consegna della merce ordinata, mentre la posa, a differenza delle pareti Extrastandard, è stata esclusa. N. si è limitata a fatturare la fornitura delle pareti DIVA (doc. F), anche se la conferma dell'ordine prevedeva pure, in un primo momento, anche la posa (doc. A). Dagli atti traspare che la messa in opera di queste pareti è stata fatturata dai signori B. e G. per Fr. 22’110.- (doc. 10) e non è controverso che siano stati loro ad eseguirla. Litigioso è sapere se essi hanno ricevuto l'incarico direttamente dalla venditrice o dall'acquirente. Dai documenti che sono stati acquisiti agli atti non e possibile desumere chi sia stato ad affidare tale compito ai signori B. e G. Il teste G., che ha curato la progettazione e la direzione generale della costruzione dell'eliporto di Lodrino ha riferito che le fornitura e la posa delle pareti DIVA era stato trattato con l'attrice. Nella prima parte della sua deposizione egli ha riferito che il materiale doveva essere fornito direttamente dall'attrice, mentre la posa era stata affidata alle cure dei signori B. e G. Il teste non ha saputo rispondere per quali motivi si era proceduto a fatturare separatamente la posa delle pareti mobili (verbale di udienza 15 gennaio 1998, pag. 1). Costui ha però precisato e soggiunto che era stato lui a far togliere dalla conferma d'ordine la posa (pag. 3), mentre il teste V. (verbale di udienza 21 aprile 1998, pag. 3) ha riferito che lo stralcio delle voci riferite alla posa era avvenuto durante le trattative, a conferma che all'attrice non era stato conferito l'incarico di procedere alla posa. B. ha ammesso che la posa delle pareti DIVA era stata assunta da loro (G. e B.) per motivi di praticità, come pure per ragioni di economicità, posto che se questo lavoro fosse stato eseguito dall'attrice “sarebbe costato Fr. 10'000.- in più” (verbale di udienza 15 gennaio 1998, pag. 5). I testi di parte attrice V. (verbale di udienza 21 aprile 1998, pag. 3) e C. (verbale citato pag. 5) hanno confermato anch'essi che la posa delle pareti DIVA era stata affidata a G. (verbale di udienza 6 luglio 1998, pag. 8 segg.) e di Prodiga (verbale di udienza 21 aprile 1998, pag. 7-8) appaiono, su questa circostanza, confuse e contraddittorie con le altre emergenze di causa, per cui sono inutilizzabili ai fini dei giudizio, mentre S.F. (verbale di udienza luglio 1998 pag. 3) ha dichiarato che B. e G. si atteggiavano sul cantiere e nelle trattative come rappresentanti della N. Da nessuna di queste testimonianze emerge chiaramente o si può dedurre con sufficiente certezza, che sia stata l’attrice a conferire l’incarico a B. e G. di procedere alla posa delle pareti mobili DIVA. Anzi semmai vi sono degli indizi che possono propendere per una soluzione diversa avuto riguardo alle circostanze. Invero sembrerebbe che l'attrice si era offerta di procedere alla posa delle pareti (cfr. conferma dell'ordine; doc. A) e che l'iniziativa di stralciare questa posizione sia avvenuta ad opera del direttore dei lavori E.G. per affidare questo compito direttamente ai signori G. e B. quantomeno tacitamente. Dagli atti non si può comunque concludere che i signori B. e G. abbiano assunto questo compito su incarico dall’attrice. In assenza di prove certe, l'onere della prova al proposito incombendo alla convenuta che se ne prevale, la decisione dei Pretore va quindi confermata, senza che vi sia bisogno di esaminare se i difetti sono stati notificati tempestivamente e se la trattenuta di Fr. 12’000.- sia legittima.

3. A norma dell'art. 53 CV il compratore è obbligato, nelle condizioni previste dal contratto e dalla CV di pagare il prezzo di compravendita e di accettare la fornitura. Per l'art. 57 CV se il compratore non è tenuto e pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore alla stabile organizzazione del venditore (cpv. 1 lett. a) o, se il pagamento deve avvenire contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo in cui avviene la consegna (cpv. 1 lett. b).

3.1. In ordine al luogo del pagamento l’attrice aveva comunicato in data 19 settembre 1995 all’acquirente per il tramite della H. SA, che i versamenti dovevano essere effettuati sul conto N presso la Banca Commerciale Italiana, succursale zona industriale, Padova (doc. 9). La menzione di un conto bancario non equivale alla scelta del luogo d'esecuzione, ma deve essere intesa come un un’autorizzazione accordata all'acquirente di pagare a un terzo con effetto liberatorio (Tercier, op. cit. N. 1511). Ne consegue che, di principio, tutti i pagamenti. in difetto di patto contrario, potevano avere effetto liberatorio se venivano effettuati presso la sede dell'attrice a Piove di Sacco o presso la Banca Commerciale Italiana di Padova. Nella specie non tutti i pagamenti sono avvenuti mediante girata/versamento bancario. Il Pretore ha assunto che i signori B. e G. non erano dei soli procacciatori d’affari in Ticino della N., come pretende l'attrice, ma dei veri e propri rappresentanti autorizzati a ricevere dei pagamenti.

3.2. A norma dell'art. 8 CV le indicazioni e gli altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo l’intenzione di quest’ultima, se l'altra parte conosceva o non poteva ignorare tale intenzione (cpv. 1). Del pari i comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che avrebbe dato loro una persona ragionevole della stessa qualità dell'altra parte, posta nella stessa situazione (cpv. 2). Per appurare l'intenzione di una parte o il parere che avrebbe avuto una persona ragionevole, occorre tenere conto delle circostanze pertinenti, in special modo delle trattative che possono essere avvenute fra le parti, delle abitudini che si sono stabilite fra loro e di qualsiasi comportamento ulteriore delle parti (cpv. 3). La CV è governata dal principio dell'affidamento (Melis, Kommentar zum UN-Kaufrecht, N. 2 all’art. 8) che è comune a numerose legislazioni e si applica alle dichiarazioni espresse, alle comunicazioni, ma anche ai comportamenti concludenti manifestati prima o dopo la conclusione di un contratto (Neumayer/Ming, op. cit. N. 1 all'art. 8; Melis, op. cit. N. 3 e 14 all'art. 8). Nel caso in esame non è controverso che la convenuta ha eseguito pagamenti per entrambe le forniture per Fr. 90'000.-. L'attrice ne ha però ricevuti Fr. 85'000.-, a fronte di un prezzo complessivo di Fr. 104'578,65, di cui Fr. 54'830.- per la prima fornitura e Fr. 49’748,65 per la seconda (cfr. sentenza Pretore consid. 8). Avuto riguardo alle circostanze si deve ritenere che dopo la comunicazione del 19 settembre 1995 (doc. 9), nessun pagamento poteva avere effetto liberatorio se non era corrisposto alla sede dell'attrice o sul conto che era stato indicato da essa per il tramite delle R. Per contro, alla luce delle circostanze, si deve ragionevolmente ammettere che G. e B. fungevano in Svizzera da rappresentanti dell'attrice, i quali, quantomeno apparentemente, avevano dato impressione all'acquirente di svolgere un servizio che andava al di là della semplice segnalazione del cliente. Sono stati quest'ultimi a confermare l'ordine delle pareti mobili extrastandard e a sollecitare i pagamenti (doc. 3), nonché a mantenere contatti stretti con la DL (E.G.) in vista dell'esecuzione del contratto (per i pagamenti e per la posa delle pareti extrastandard). In buona fede l'attrice non può ragionevolmente mettere in discussione questi stretti rapporti, giacché in data 13 febbraio 1996 si era sentita in dovere di revocare dei poteri di rappresentanza a G. e a B. (doc. 2). Nell'agosto del 1995 l’attrice aveva accettato un pagamento per contanti e non aveva segnalato all’acquirente che non sarebbero più state accettate simili modalità di pagamento. Se così stanno le cose si deve ammettere che tutti i pagamenti che sono stati effettuati nelle mani di G. prima della comunicazione del 19 settembre 1995, andavano computati sul prezzo di compravendita per entrambe forniture, avuto riguardo al clima di fiducia che essi, con la compiacenza dell’attrice, avevano creato nei confronti dell’acquirente in ordine al pagamento di somme di denaro. L’acquirente ha appoggiato due versamenti sul conto dell’attrice: uno di Fr. 40'000.- il 25 settembre 1995 (doc. 7) e, l'altro di Fr. 15'000.- il 7 novembre 1995 (doc. 13). Nelle mani di G. l’attrice ha proceduto a due pagamenti: il primo mediante la consegna di un assegno di nominali Fr. 20'000.- in data 3 agosto 1995 (doc. 4) e il secondo in contanti di Fr. 15'000.- l’11 ottobre 1995 (doc. 12). Dagli atti traspare che G. nel mese di agosto del 1995 ha riversato per contanti una somma di denaro all'attrice, ma non si sa se integralmente o parzialmente (cfr. testi Valerio, verbale citato pag. 3 e Prodiga pag. 7). Di certo G. ha trattenuto Fr. 5'000.- su uno di questi due acconti. Se si trattasse del primo acconto la convenuta sarebbe liberata dal suo obbligo di pagare, mentre se si trattasse del secondo no. Con una verosimiglianza che rasenta la certezza dall'esame della documentazione si può ritenere che l’acconto di Fr. 15’000.- dell’11 ottobre 1995 è entrato nelle casse dell'attrice, perché l'ha contabilizzato nei giorni successivi, ovvero il 17 ottobre di quell'anno (cfr. doc. G). Per esclusione si può quindi ritenere che G. trattenne Fr. 5’000.- dal primo acconto di Fr. 20'000.- che gli fu versato, ovvero ad un'epoca in cui si poteva ritenere, in buona fede, che costui fosse autorizzato a ricevere pagamenti dall'acquirente per conto della venditrice. Ciò posto la decisione del Pretore, anche su questo punto oggetto dell'appello adesivo, merita conferma.

4. L'addebito spese e delle ripetibili segue le reciproche soccombenze delle parti.

Per i quali motivi
richiamati per le l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA

dichiara e pronuncia:

1. L'appello 7 ottobre 2002 di H. SA, Lodrino è respinto.

2. Le spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa di giustizia Fr. 450.-
b) spese Fr. 50.-
totale Fr. 500.-

già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con obbligo di rifondere alla parte appellata Fr. 800.-. a titolo di ripetibili.

3. L'appello adesivo 3 dicembre 2002 di N. Piove di Sacco (I) è respinto.

4. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 150.-
b) spese Fr. 50.-
totale Fr. 200.-

già anticipate dall'appellante adesiva rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 350.- a titolo di ripetibili.

5. Intimazione:
- avv. Carlo Luigi Caimi, Via G. Pocobelli 8, Lugano
- avv. Sara Gianoni Pedroni, Via Visconti 5, Bellinzona

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario}}

Source

Original in Italian:
- available at http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/912.pdf}}