Data

Date:
14-01-1993
Country:
Italy
Number:
Court:
Tribunale Civile di Monza
Parties:
Nuova Fucinati S.p.A. v. Fondmetal International A.B.

Keywords

APPLICATION OF CISG - CHOICE BY PARTIES OF LAW OF CONTRACTING STATE AS GOVERNING LAW OF CONTRACT (ART. 1(1)(B) CISG) - APPLICATION EXCLUDED

HARDSHIP (ART. 79 CISG) - MATTER EXCLUDED FROM SCOPE OF CISG (ART. 4 CISG) - DOMESTIC LAW APPLICABLE

Abstract

An Italian seller and a Swedish buyer concluded in February 1988 a contract for the sale of 1,000 metric tons of metal (ferrochrome). The seller did not deliver the goods. The seller claimed avoidance of the contract for hardship ('eccessiva onerosità sopravvenuta') since the price of the goods had increased between the time of the conclusion of the contract and the time fixed for delivering by approximately 30%.

The court held that CISG could not have applied by virtue of Art. 1(1)(a) CISG, since at the time of conclusion of the contract the Convention had only entered into force in Italy and not in Sweden. The court also excluded the applicability of the Convention by virtue of Art. 1(1)(b) CISG, notwithstanding the fact that the parties had chosen Italian law as the law governing their contract. According to the court Art. 1(1)(b) CISG operates only in the absence of a choice of the applicable law by the parties.

In the court's opinion, even if CISG had applied, the seller could not have relied on hardship as a ground for avoidance, as CISG does not contemplate this as a remedy either in Art. 79 or elsewhere. A domestic court could not integrate into CISG provisions of domestic law granting avoidance for hardship, as hardship is not a matter which is expressly excluded from the scope of the Convention by Art. 4 CISG.

Fulltext

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso della Fondmetall International AB con sede in Kyrgogatan 44-S-411 15 Goteborg (Svezia) il Presidente del Tribunale di Monza ingiungeva in data 20.7.88 alla s.p.a. Nuova Fucinati con sede in Monza di consegnare alla ricorrente mille tonnellate metriche di ferrocromo 'Lumpy' così come ordinate con scrittura del 3.2.88 (al prezzo di L. 545 al Kg.).

Avverso il decreto, notificato il 25.7.88 proponeva opposizione la s.p.a. Nuova Fucinati convenendo l'altra parte avanti a questo Tribunale con citazione notificata il 29.9.88.

L'opponente, adducendo l'impossibilità di effettuare la consegna della merce nei termini pattuiti (tra il 20.3.88 e il 10.4.88) a causa del tardivo prelievo, da parte della Fondmetall, di un altro carico di merce (700 mc. di ferrocromo fini) richiesto con la medesima conferma d'ordine, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto del 3.2.88, relativamente alla parte ineseguita, dal momento che nel breve arco di tempo intercorso tra la conclusione dell'accordo e la scadenza stabilita del ferrocromo 'Lumpy' il prezzo della merce sul mercato internazionale era notevolmente ed imprevedibilmente aumentato sì da sconvolgere l'equilibrio tra le prestazioni corrispettive e giustificare quantomeno la rettifica del prezzo, che l'altra parte non aveva voluto prendere in cosiderazione.

Costituitasi in giudizio, la Fondmetall contestava la fondatezza dei motivi posti a base della proposta opposizione, nonchè la esperibilità dell'azione di risoluzione per eccessiva onerosità in quanto esclusa dall'art. 79 del Trattato di Vienna dell'11.4.1980 sulla vendita internazionale di cose mobili, ratificato in Italia con legge 11.12.1985, n° 765, ragione per la quale concludeva per il rigetto delle avverse eccezioni e pretese per la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni. da inadempimento contrattuale.

La causa, trattata con lo scambio di memorie e istruita con la produzione di documenti, veniva posta in decisione all'udienza dell'1.3.90 dopo la precisazione delle conclusioni.

Con ordinanza del 6.3.90 il Collegio, ritenuto che per verificare l'eventuale soggezione del contratto alla disciplina introdotta dalla Convenzione di Vienna dell'11.4.1980 in Svezia sulla vendita internazionale di cose mobili era necessario accertare se e quando tale Paese avesse ratificato la Convenzione, rimetteva la causa in istruttoria per acquisire le informazioni al riguardo. [...]

MOTIVI DELLA DECISIONE

[...]

Avuto quindi riguardo al tema della lite venuto a determinarsi con le conclusioni definitive, riveste importanza centrale l'esame della questione relativa all'asserita onerosità sopravvenuta della prestazione gravante sulla venditrice (s.p.a. Nuova Fucinati), la quale l'ha formulata infatti sia in via di eccezione che di domanda riconvenzionale, condizionando in ogni caso l'accoglimento della contrapposta domanda di risoluzione per inadempimento.

Si tratta dunque di stabilire innanzitutto se al contratto intercorso tra le parti sia applicabile la disciplina prevista dall'art. 1467 c.c.. [...]

Poichè si discute di una vendita internazionale di cose mobili intervenuta tra un'impresa italiana (venditrice) ed un'impresa svedese (acquirente), la prima questione da risolvere è se il contratto sia o meno soggetto alla Convenzione di Vienna 11.4.1980, resa esecutiva in Italia con legge dell'11.2.1985, n. 765 ed ivi entrata in vigore l'1.1.1988. Questione tutt'altro che irrilevante dal momento che tale convenzione, applicabile proprio alle vendite internazionali di cose mobili, non sembra contemplare il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di una prestazione, come invece consente l'art. 1467 c.c. per i contratti di durata o a esecuzione differita (tra i quali ultimi è annoverabile il contratto in discussione che, stipulato il 3.2.88, prevedeva come termine di adempimento della fornitura un intervallo temporale - a scelta del compratore - tra il 20 marzo e il 10 aprile del 1988).

In particolare la Convenzione, cui hanno aderito sia l'Italia che la Svezia, stabilisce all'art.79 che la irresponsabilità di una parte per la inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi può determinarsi se questa provi che 'tale inadempienza è dovuta ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non si poteva ragionevolmente attendere'.

Ma la norma, per la parte ora ricordata, regola la diversa ipotesi della liberazione ('esonero') dall'obbligazione resa impossibile da causa sopravvenuta non imputabile, secondo uno schema omogeneo all'art. 1463 c.c.

Gli artt. 61 ss. della Convenzione disciplinano a loro volta i mezzi di cui dispone il venditore in caso di inadempienza del contratto da parte dell'acquirente, regolando in particolare il rimedio della rescissione (risoluzione secondo la terminologia del nostro codice civile) per inadempimento e dettano una parallela disciplina negli artt. 45 ss. per il caso di inosservanza del contratto da parte del venditore.

Ma in tale eventualità il rimedio risolutorio appare collegato alla diversa ipotesi dell'inadempimento imputabile, di guisa che risulta estranea all'articolato della Convenzione la eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione sia come mezzo di autotutela (eccezione) sia come mezzo di domanda di rescissione (rectius: risoluzione) del contratto.

E non par dubbio che se tale Convenzione fosse concretamente applicabile al contratto, dovrebbe ritenersi preclusa a priori la possibilità di invocare la eccessiva onerosoità della prestazione di consegna senza necessità di un effettivo riscontro dei suoi presupposti. Infatti l'art. 4 della Convenzione di Vienna stabilisce testualmente che 'la presente convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fa nascere fra il venditore ed il compratore', precisando che, salva espressa disposizione contraria della convenzione medesima, essa non riguarda la 'validità del contratto' e 'gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute'.

Ora, poichè la risolubilità della vendita per eccessiva onerosità sopravvenuta non attiene nè alla validità del contratto nè agli effetti traslativi sulla proprietà delle merci (se non in senso indiretto come fatto ostativo alla esecuzione dell'obbligo di consegna eventualmente incidente sul passaggio di proprietà quale mezzo di individuazione di cose generiche), argomentando a contrario deve ritenersi che per il carattere speciale della legge uniforme non vi sarebbe spazio, ove essa fosse applicabile alla fattispecie, alla sua integrazione con la disciplina generale dettata dal codice civile agli artt. 1467 ss.

Senonchè la Convenzione di Vienna, benchè entrata in vigore in Italia l'1.1.88, e cioè in epoca anteriore alla conclusione del contratto, perfezionatosi il 3.2.88, data della conferma d'ordine (avente valore di accettazione) inviata dalla società italiana alla proponente società e il 7.3.89 (data del telex contenente la dichiarazione di scelta della data di esecuzione della fornitura per il 20 marzo) non può trovare applicazione nella fattispecie poichè essa è entrata in vigore in Svezia, (con alcune riserva non rilevanti in questa sede) a partire dall'1.1.89 (come risulta dalla documentazione prodotta nella recente fase istruttoria).

Ora, è vero che la legge convenzionalmente applicabile al contratto è quella italiana, in virtù della esplicita clausola inserita nella conferma d'ordine ('law: italian law to apply'); ed è anche vero che, essendo la Convenzione di Vienna ormai vigente nell'ordinamento interno, deve essere valutata alla stregua di qualsiasi altra legge di questo Stato.

Tuttavia, proprio per le condizioni che tale 'legge' fissa ai fini della sua applicabilità, deve attribuirsi rilievo impeditivo al fatto che essa sia entrata vigore in Svezia dopo la conclusione del contratto.

Invero, l'art. 1 della Convenzione delimita il proprio campo di applicazione ai contratti di vendita di merci tra le parti aventi la loro sede d'affari in Stati diversi (nella specie: l'Italia da una parte e la Svezia dall'altra) in relazione a due ipotesi alternative: a) quando questi sono Stati contraenti: b) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente.

La seconda ipotesi è estranea alla fattispecie concreta: non tanto perchè ai sensi dell'art. 25 delle preleggi le norme di diritto internazionale privato rimanderebbero semmai alla legislazione della Svezia, nel cui ambito il contratto si è perfezionato ex art. 1326, comma 1 c.c. (in data anteriore alla entrata in vigore della Convenzione in quel Paese), ma perchè l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato non può venire in considerazione quando l'individuazione della legge applicabile al contratto internazionale promani in via negoziale dagli stessi contraenti (nel qual caso l'autonomia privata trova un limite soltanto nei principi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 31 delle preleggi).

Viene invece in considerazione la prima delle due ipotesi contemplate dall'art. 1 della Convenzione, il quale ne subordina l'applicazione al presupposto che la vendita sia intevenuta tra parti aventi sede in diversi Stati contraenti.

Posto che uno Stato, per potersi considerare contraente, deve però non solo avere aderito alla Convenzione ma deve anche averla resa esecutiva e vigente al proprio interno (com'è esplicitato dall'art. 100 n. 2 della Convenzione, ove è detto che essa si applica ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore nei confronti degli Stati contraenti di cui al comma a) del par. 1 dell'articolo primo), deve conclusivamente escludersi che la Convenzione di Vienna possa applicarsi al contratto in esame, che si è perfezionato in data anteriore alla sua entrata in vigore in uno dei due Paesi, ove una delle società contraenti ha sede.

Ne deriva che la scelta convenzionale della legge italiana comporta, in mancanza della legge speciale, l'applicazione della disciplina generale dettata dagli artt. 1467 c.c., con conseguente ammissibilità del rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta sia in via di eccezione che in via di azione.

[...]}}

Source

Source:
- Prof. Avv. Giorgio De Nova, University of Milan, Italy

Published in Italian:
- Giurisprudenza Italiana, 1994, I, 146
- Il Foro Italiano, 1994, I, 916
- I Contratti, 1993, II, 580-583

Published in English (trans.):
- 15 Journal of Law and Commerce 153-158 (1995)

Commented on by:
- M.J. Bonell, La prima decisione italiana in tema di Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale, in Giurisprudenza Italiana, 1994, I, 145
- S. Di Paola, in Il Foro Italiano, 1994, I, 917
- G. De Nova, Risoluzione per eccessiva onerosità e Convenzione di Vienna, in I Contratti, 1993, 584-585
- F. Ferrari, Uniform Law of International Sales: Issues of Applicability and Private International Law, in Journal of Law and Commerce 159-174 (1995)
- V. Maglio, I criteri di applicazione della convenzione di Vienna sulla vendita internazionale: una sentenza italiana non persuasiva e l'insegnamento della giurisprudenza tedesca, in Contratto e Impresa Europa, 1996, 29-34}}