Data

Date:
20-04-2016
Country:
Switzerland
Number:
15.2016.26
Court:
Tribunale d'appello del Ticino
Parties:
--

Keywords

RESTITUTIONARY RIGHTS UNDER ART. 81(2) CISG - NOT AFFECTING PROPERTY OF GOODS ISSUES EXCLUDED FROM THE SCOPE OF CISG (ART. 4 CISG)

RIGHT OF SEPARATION ('AUSSONDERUNGSRECHT') WITH RESPECT TO GOODS WHOSE PRICE HAS BEEN NOT FULLY PAID BY BUYER - GOVERNED BY DOMESTIC LAW

Abstract

An Italian seller and a Swiss buyer concluded a contract for the sale of a bottling machine for cans. When the buyer became insolvent, the seller sought to recover possession of the goods. The seller based its claim on the ground that, as the contract contained a retention of title clause and the buyer had both failed to pay for the complete and full price and to register the retention of title provision under Swiss law, it had rightfully declared the contract avoided and was therefore entitled to restitution under Art. 81(2) CISG. The competent Bankruptcy office disregarded the seller’s claim.

The Court concluded that Art. 81 CISG could not apply to the case at hand. Since restitutionary rights as provided for Art. 81 CISG have a mere contractual nature, the Court noted, they cannot have effects on property issues concerning goods that are expressly excluded from the scope of the Convention (Art. 4 CISG). Consequently, the issue of whether the buyer is under a duty to retransfer the property to the seller, once the property has already been transferred to it, is left to the otherwise applicable law, as it is the issue of whether the seller is entitled to a right of separation (‘Aussonderungsrecht) with respect to the goods whose price has not been fully paid by the buyer. In the case at hand, the applicable Swiss bankrupcty law prevented the seller from obtaining recovery of possession of the goods. As a result, the buyer’s action was to be dismissed

Fulltext

(…)

Ritenuto

in fatto:
A. Il __________ l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Mendrisio ha pubblicato sui Fogli ufficiali cantonale e svizzero di commercio l’apertura in procedura sommaria del fallimento della società B__________ SA decretato il __________, avvertendo che i beni mobili di spettanza della massa fallimentare sarebbero stati realizzati, a giudizio dell’Ufficio, il più presto possibile, sia ad incanto pubblico come a trattative private qualora la maggioranza dei creditori non vi si fosse opposta entro il 28 marzo 2016.

B. Alcuni giorni prima, o meglio il 28 gennaio 2016, la società italiana RI 1 aveva insinuato nel fallimento un credito di € 50'000.– quale residuo del prezzo di vendita alla fallita di una macchina d’imbottigliamento lattine, facendo valere su tale impianto una riserva di proprietà.

C. Il 2 marzo 2016 la RI 1 ha chiesto all’UF d’iscrivere nell’apposito registro la riserva di proprietà prevista dal contratto di vendita dell’imbottigliatrice di lattine concluso il 15 aprile 2015 con la fallita. Il 4 marzo 2016 l’UF ha respinto tale richiesta, facendo valere che in seguito all’apertura del fallimento l’impianto risultava di spettanza della massa fallimentare.

D. Con scritto del 18 marzo 2016, la RI 1 ha notificato all’UF lo scioglimento del contratto di compravendita del 15 aprile 2015 invocando il fatto che la fallita non aveva adempiuto l’obbligo di pagare il prezzo di vendita e in virtù dell’art. 81 della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci del 1980 ha postulato la restituzione dell’imbottigliatrice di lattine. Il 29 marzo 2016 l’UF ha respinto anche tale domanda.

E. Con circolare del 1° aprile 2016, l’UF ha comunicato a tutti i creditori e agli offerenti la migliore offerta, di fr.285'000.–, pervenutagli per l’acquisto in blocco dell’intero inventario della fallita. Ai creditori e ai terzi interessati è stato impartito un termine al 21 aprile 2016 per formulare offerte pari o superiori, mentre un’eventuale licitazione privata tra tutti gli offerenti è stata fissata al 27 aprile 2016. L’UF si è ritenuto autorizzato a concludere la vendita per fr. 285'000.– se entro l’11 aprile 2016 la maggioranza dei creditori non vi si fosse opposta e se entro il 21 aprile 2016 non gli fossero pervenute nuove offerte.

F. Con ricorso dell’11 aprile 2016, la RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo nel senso della sospensione della vendita a trattative private e della licitazione privata, l’annullamento del provvedimento del 29 marzo 2016, l’annul- lamento della vendita a trattative private dell’inventario della fallita e la restituzione a suo favore della macchina d’imbottiglia- mento lattine. Con osservazioni scritte del 13 aprile 2016 l’UF ha auspicato la reiezione della richiesta d’effetto sospensivo per il fatto che, oltre a motivi di merito, il suo accoglimento determinerebbe l’immediato annullamento della vendita a trattative private con il rischio che poi i creditori non possano più beneficiare di un’offerta così vantaggiosa. Visto l’esito del giudizio odierno l ricorso non è stato notificato agli interessati per osservazioni.

Considerato
in diritto:

1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 29 marzo 2016 dall’UF di Mendrisio, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La ricorrente fonda la sua pretesa di restituzione della macchina d’imbottigliamento lattine sull’art. 81 cpv. 2 della Convenzione di Vienna del 1980, che riconosce tale facoltà al venditore in caso di violazione essenziale del contratto (internazionale) di vendita, segnatamente ove l’acquirente, come nella fattispecie la fallita, non abbia pagato interamente il prezzo di vendita o non abbia provveduto a iscrivere la riserva di proprietà prevista dal contratto (art. 64 cpv. 1). A mente della ricorrente l’obbligo di restituzione in natura prescritto dall’art. 81 cpv. 2 va interpretato in virtù dell’art. 7 cpv. 1 in modo uniforme e autonomo rispetto a quanto disciplinato dal diritto materiale in vigore negli Stati contraenti, in particolare dalla LEF. In via subordinata, la ricorrente invoca l’art. 208 cpv. 1 CO a sostegno della propria pretesa di restituzione.
3. Il venditore che prima della dichiarazione di fallimento avesse consegnato al fallito la cosa vendutagli non può recedere dal contratto né rivendicare la cosa quand’anche si fosse riservato tale diritto espressamente (art. 212 LEF). Quale lex specialis, la norma deroga all’art. 214 cpv. 3 CO (JEANNERET, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 212 LEF), disposizione quest’ultima a sua volta speciale rispetto all’art. 208 cpv. 1 CO citata dalla ricorrente. L’art. 212 LEF ha quale finalità d’interesse pubblico quella di garantire la parità di trattamento tra i creditori del fallito (cfr.art. 219-220 LEF), evitando che il venditore, ove non abbia più il possesso della cosa venduta bensì un semplice credito in pagamento del saldo del prezzo di vendita, possa pagarsi, ai danni degli altri creditori, ottenendo la restituzione della cosa, di cui peraltro il fallito non è più legittimato a disporre stante l’art. 204 cpv. 1 LEF (v. GILLIÉRON, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 5 ad art. 212 LEF;; JEANNERET, op. cit., n. 4 ad art. 212). Il venditore può legittimamente rivendicare la cosa solo se ne ha conservato il possesso o se è al beneficio di un patto di riserva di proprietà regolarmente iscritto nell’apposito registro (JEANNERET, op. cit., n.7 segg. ad art. 212), ipotesi che nella fattispecie per le stesse allegazioni della ricorrente non sono realizzate. Sotto il profilo del diritto svizzero, il ricorso è quindi infondato.
4. Rimane da esaminare se la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci conclusa a Vienna l’11 aprile 1980 (CVIM, RS 0.221.211.1) conferisca alla ricorrente, come afferma, una pretesa di restituzione in deroga alla regola dell’art. 212 LEF.
4.1 La Convenzione di Vienna è applicabile in particolare ai contratti di compravendita di merci tra parti che hanno stabile organizzazione in Stati contraenti, com’è il caso della Svizzera e dell’Italia. Vi è quindi sottoposto il “contratto di vendita con riserva di proprietà” (doc. E annesso al ricorso) concluso il 15 aprile 2015 tra la RI 1 (con sede in Italia) e la B__________ SA (con sede a Stabio) relativo alla macchina di riempimento di lattine inventariata nel fallimento di quest’ultima con il n. 27 (doc. C).
a) Invocando l’art. 64 cpv. 1 CVIM, la ricorrente ha significato all’UF lo scioglimento del contratto di compravendita, motivandolo con il fatto che la fallita non ha pagato il prezzo e non ha adempiuto il proprio obbligo di far iscrivere la riserva di proprietà prevista dal contratto. Ora, in caso di scioglimento la parte che ha adempiuto il contratto totalmente o parzialmente può esigere dall’altra parte la restituzione di quanto essa ha fornito o pagato in adempimento del contratto. Se le due parti sono tenute a effettuare restituzioni, esse vi devono procedere simultaneamente (art. 81 cpv. 2 CVIM). A parte il fatto che la ricorrente non ha proposto di restituire gli acconti già ricevuti, tale norma non risulta applicabile nella fattispecie per le seguenti ragioni.
b) L’obbligo di restituzione prescritto dall’art. 81 cpv. 2 CVIM ha natura meramente contrattuale, sicché non ha effetti sulla proprietà della merce venduta, questione che la Convenzione non disciplina (art. 4 lett. b). Se la proprietà della merce è già stata trasferita all’acquirente, il suo obbligo di ritrasferirla al venditore è retto, quindi, non dalla Convenzione bensì dal diritto della proprietà applicabile secondo le regole del diritto internazionale privato (ZUBER in: Christoph Brunner (ed.) UN- Kaufrecht – CISG, 2a ed. 2014, n. 2 ad art. 81 CVIM e nota 3071). Ciò vale segnatamente per la questione di sapere se, in caso di fallimento dell’acquirente, il venditore può prevalersi di un diritto di separazione (“Aussonderungsrecht”) sulla merce venduta ma non ancora integralmente pagata (ZUBER, op. cit., n. 6 in fine ad art. 81): lo stabilisce il diritto nazionale applicabile al fallimento (HORNUNG/FOUNTOULAKIS in: Schlechtriem/Schwenzer (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, 5a ed. 2008, n. 4 ad art. 81-84 CVIM;; Karl NEUMAYER/ Catherine MING, Commentaire de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, CEDIDAC n. 24, 1993, n. 5 ad art. 81 CVIM;; sentenze dell’U.S. District Court, Northern District of Illinois, e della Corte federale di Australia citate dalla CNUDCI in: Précis de jurisprudence concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, ed. 2012, n. 9 ad art. 81 CVIM, pag. 438 e note 44-45, accessibile all’indirizzo www.uncitral.org/pdf/ french/clout/CISG-digest-2012-f.pdf;; v. anche: SCHLECHTRIEM/ SCHROETER in: Schlechtriem/Schwenzer (ed.), op. cit., n. 8 in fine ad art. 15 e n. 6 ad art. 17;; SCHNYDER/STRAUB in: H. Honsell (ed.) Kommentar zum UN- Kaufrecht, 1997, n. 67 ad art. 14 CVIM;;), nel caso specifico la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).
c) Nulla muta al riguardo il brano dottrinale (di HORNUNG/FOUNTOU- LAKIS , op. cit., n. 10 in fine ad art. 81) citato nel reclamo (a pag. 9), secondo cui l’esigenza d’interpretazione uniforme della Convenzione (art. 7 cpv. 1) impone che lo scioglimento del contratto di vendita segua un regime autonomo indipendente da quelli previsti dai singoli diritti nazionali. Gli autori, infatti, giungono alla conclusione, già evidenziata sopra (ad b), che l’art. 81 cpv. 2 CVIM conferisce alla parte che ha dichiarato sciolto il contratto, a prescindere dal tipo della sua pretesa (in rem o pecuniaria), un diritto di restituzione unicamente contrattuale. Esso non incide pertanto sul regime della proprietà, che rimane disciplinato dal diritto nazionale applicabile, anche per quanto concerne un’eventuale riserva di proprietà (tra altri: FERRARI in: Schlechtriem/ Schwenzer (ed.), op. cit., n. 30 ad art. 4, e HORNUNG/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 4 ad art. 81-84).
4.2 Ne consegue che l’art. 212 LEF si applica anche ai contratti di compravendita subordinati alla Convenzione di Vienna. Ora, la norma si applica a tutti i contratti di vendita, senza distinzione del loro carattere nazionale o internazionale. L’interesse pubblico che la sottintende, infatti, ovvero la parità di trattamento dei creditori (sopra consid. 3), ne impone un’applicazione uniforme.
4.3 Non si disconosce, invero, che le parti hanno convenuto una riserva di proprietà sulla nota macchina, per cui l’acquirente ne avrebbe acquistato la proprietà soltanto con il pagamento del prezzo totale (doc. E punto 5). Sennonché, a prescindere dalla questione di sapere se la venditrice, malgrado la mancata iscrizione nel registro svizzero prevista dal contratto, abbia conservato la proprietà della merce in virtù del diritto italiano applicabile (v. art. 100 cpv. 1 LDIP), il patto di riserva di proprietà, proprio perché non è stato iscritto nel registro della sede (svizzera) dell’acquirente, è ad ogni modo inopponibile in Svizzera ai terzi di buona fede (cfr. art. 715 cpv. 1 CC e 102 cpv. 3 LDIP), in particolare ai suoi creditori nella procedura di fallimento (DTF 93 III 100 segg. consid. 2, 106 II 197 segg.). La decisione impugnata resiste quindi alla critica, ciò che comporta la reiezione del ricorso, mentre la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi:
1. Il ricorso è respinto.

(…)}}

Source

Original in Italian:
- available at the University of Basel website, http://www.cisg-online.ch}}