Data

Date:
27-01-2009
Country:
Italy
Number:
--
Court:
Tribunale di Bolzano
Parties:
--

Keywords

LACK OF CONFORMITY OF GOODS - TIME OF NOTICE (ART. 39(1) CISG) - REASONABLENESS DEPENDING ON CIRCUMSTANCES OF THE CASE AND NATURE OF THE GOODS

BURDEN OF PROOF OF LACK OF CONFORMITY - MATTER GOVERNED BUT NOT EXPRESSLY SETTLED BY CISG (ART. 7(2) CISG) - RECOURSE TO GENERAL PRINCIPLE UNDERLYING CISG THAT CLAIMANT MUST SUBMIT EVIDENCE IN FAVOUR OF ITS CAUSE OF ACTION

Abstract

An Italian company (seller) and a Dutch company (buyer) concluded a contract for the supply of industrial equipment. When a dispute arose between the parties, the Italian company obtained a payment injunction against the buyer, which in response challenged the jurisdiction of the Italian court and complained, inter alia, that the goods were defective and that it had suffered harm as a result.

The Italian court, in a partial judgment, confirmed that it had jurisdiction over the case; the proceedings then continued on the merits of the dispute.

With respect to the merits, the Court rejected the seller's claim that the buyer had failed to notify it of the lack of conformity within a reasonable time as provided by Art. 39 CISG or, alternatively, within the limitation period established by Art. 1495 of the Italian Civil Code. In so doing, the Court first of all stressed the fact that, as already established by the relevant case law, in assessing the "reasonable time" within which the seller has to be given notice of the defects according to Art. 39 CISG all the relevant circumstances, in particular the nature of the goods, must be taken into account. Since the goods involved in the present case were industrial equipment, that is non-perishable goods, a notice of lack of conformity four months after delivery, as in the case at hand, could be considered as having been given within a reasonable time as required by Art. 39 CISG.

Nor could the seller's claim based on Art. 1495 of the Italian Civil Code be upheld. In this respect the Court noted that the lack of a limitation period in the Convention could not be seen as a gap to be filled by recourse to the otherwise applicable law; moreover, the two-year time limit provided by Art. 39 CISG prevailed over the shorter period of one year set out in Art. 1495(3) of the Italian Civil Code.

However, the Court found that the buyer had failed to submit adequate evidence of the alleged defects as well as of the harm suffered. In reaching such a conclusion, the Court referred in particular to the decision of an Italian Court (Tribunale di Vigevano, 12 July 2000, http://www.unilex.info/case.cfm?id=387) in support of the view that it is a general principle underlying CISG (and deriving from Art. 79 CISG) that the claimant should submit evidence in favour of its cause of action. As a result, it was up to the buyer to prove the existence of a lack of conformity and the damage ensuing from it.

Fulltext

[…]
Svolgimento: La Isolcell Italia SPA ha richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n.1063/2005 di data 9.5.2005, con cui alla Ecogen Holding B.V., con sede in (Omissis), è stato ingiunto il pagamento di Euro 29.210, oltre ad interessi e spese, per il credito asseritamente derivante all'attrice dalle fatture dimesse unitamente al deposito del ricorso per remissione del decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione di data 4.7.2005 ha proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo la Ecogen Holding B.V., eccependo in via pregiudiziale il difetto di competenza giurisdizionale del giudice italiano ed in via subordinata la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione passiva in relazione ad uno dei supposti crediti fatti valere, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per erronea quantificazione dei supposti crediti fatti valere, la difettosità della merce fornita e l'inesigibilità del supposto credito. Infine ha esposto di avere subito, a causa dell'ina-dempimento della Isolcell, notevoli danni dovuti alla necessità di effettuare riparazioni alle merci fornitele dall'opposta, di cui ha chiesto il risarcimento.
Con comparsa di costituzione e risposta di data 24.10.2005 si è costituita in giudizio la Isolcell Italia SPA, contestando l'eccezione di difetto di competenza giurisdizionale del giudice italiano a decidere la presente controversia. Nel merito ha dichiarato di rinunciare a fare valere nel presente giudizio, nei confronti dell'opponente, il credito di Euro 15.250 di cui alla fattura n. 512 del 29.8.2003; ha poi eccepito la mancata e/o tardiva e/o non precisa denunzia dei supposti vizi e difetti di conformità da parte dell'opponente, nonché la mancata denuncia entro il termine di due anni ai sensi dell'art. 39 della Convenzione sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna in data 11.4.1980, e la prescrizione e la decadenza del diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Le parti hanno concordemente richiesto che venisse decisa separatamente la questione relativa all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice italiano. Il giudice ha pertanto fissato udienza per precisare le conclusioni in ordine alla predetta questione pregiudiziale e all'udienza dell’11.5.2006 ha trattenuto la causa in decisione. Con sentenza non definitiva n. 1014/2006 di data 20.9.2006 il Tribunale di Bolzano ha dichiarato la competenza giurisdizionale del giudice italiano in relazione alla presente controversia ed ha disposto la rimessione della causa in istruttoria. È quindi seguito il deposito di ulteriori memorie e la formulazione di richieste istruttorie.
L'istruttoria è consistita nell'audizione di testi — alcuni per rogatoria da parte della competente autorità giudiziaria estera — e nell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta.
Conclusa l'istruttoria, il giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 9.10.2008 le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi:
1) Sin dalla propria comparsa di costituzione la Isolcell Italia SPA ha dichiarato di rinunciare, ai soli fini del presente giudizio di opposizione, all'importo di Euro 15.250 di cui alla fattura n. 512 del 29.8.2003 intestata alla EcO2 B.V, con conseguente riduzione del petitum ad Euro 13.960 per sorte capitale.
Il presente giudizio risulta pertanto limitato all'accertamento della fondatezza della pretesa della Isolcell Italia SPA in relazione alle fatture n. 180 di data 10.4.2003 per l'importo di Euro 34.700 e n. 181 di data 10.4.2003 per l'importo di Euro 35.100, poste a fondamento del ricorso per il rilascio del decreto ingiuntivo opposto.
2) La Isolcell Italia ha eccepito la mancata e/o tardiva e/o non precisa denuncia dei supposti vizi e difetti di conformità ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci e, in subordine, la decadenza dell'opponente dal diritto alla garanzia per mancata denuncia entro il termine di cui all'art. 1495, comma 1, del codice civile italiano e per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 1495, comma 3, del codice civile italiano.
Il presente giudicante ritiene che le predette eccezioni siano infondate.
Per quanto riguarda la denuncia dei vizi, all'esito dell'istruttoria orale risulta che essa è avvenuta sia telefonicamente che per iscritto nel mese di giugno o luglio 2003, a fronte di una consegna dei beni avvenuta nel febbraio 2003.
L'art. 39, comma 1, della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci prevede che l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui lo ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo.
In ordine alla tempestività della denuncia la giurisprudenza che si è occupata della presente questione ha ritenuto di norma che il «tempo ragionevole» in cui essa va fatta, trattandosi di concetto talvolta definito «clausola generale», va determinato caso per caso, tenendo conto delle circostanze della fattispecie concreta e tenendo altresì presente la natura dei beni oggetto della compravendita, cosicché se tali beni, ad esempio, sono beni deperibili, il «tempo ragionevole» della denuncia è in generale più breve di quello entro il quale deve essere fatta la denuncia del difetto di conformità di beni non deperibili.
Nel caso di specie i beni oggetto del rapporto di compravendita intercorso tra le parti consistono in macchinali industriali, riguardo ai quali il concetto di tempo ragionevole non deve essere considerato in modo eccessivamente restrittivo.
Si ritiene conseguentemente che la denuncia dei vizi avvenuta a distanza di circa quattro mesi dalla fornitura dei predetti beni debba essere considerata tempestiva.
Deve altresì essere rigettata l'eccezione di prescrizione formulata ai sensi dell'art. 1495 del codice civile.
Si ritiene infatti che la mancata previsione nella citata Convenzione di Vienna di un termine di prescrizione non possa essere considerata una lacuna esterna della Convenzione, da risolvere in conformità con la legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato e quindi nel caso specifico facendo ricorso all'art. 1495 del codice civile, e che in ogni caso la previsione di cui all'art. 39, comma 2, della Convenzione — vale a dire la decadenza per omessa denuncia entro il termine di due anni dalla consegna — sia incompatibile con la previsione di un termine di prescrizione più breve, ovverosia di un anno dalla consegna ai sensi dell'art. 1495, ultimo comma, del codice civile.
3) Passando ora all'esame del merito, si osserva che nella fattispecie oggetto del presente giudizio è incontestato che i beni fatturati dall'opposta nei confronti dell'opponente siano stati ad essa consegnati, così come può dirsi provato, all'esito dell'istruttoria orale svolta, che l'opponente abbia denunciato all'opposta resistenza di una serie di vizi e mancanze di conformità relativi ai beni in questione.
Ciò che invece non può considerarsi provato è l'effettiva esistenza dei vizi relativi ai beni fomiti. A tale proposito la difesa dell'opposta ha efficacemente e fondatamente messo in rilievo che l'opponente non ha prodotto in giudizio alcun supporto documentale e/o fotografico circa l'effettiva esistenza dei lamentati difetti, ne ha prodotto alcun campione di pezzi o parti difettosi o rotti, ne ha richiesto l'assunzione di consulenza tecnica d'ufficio per periziare i generatori e/o i pezzi difettosi eventualmente conservati in loco.
Né possono ritenersi provate le affermazioni di parte opponente, secondo cui essa ha dovuto fare effettuare da terzi — la società Bergwerff — le relative riparazioni per un ammontare di Euro 11.771,53, pagate quindi dalla società infragruppo EcO2 e successivamente addebitate all'esponente nell'ambito del conto corrente infragruppo. A tale proposito deve infatti osservarsi che manca la prova che le fatture dimesse in giudizio dall'opponente si riferiscano effettivamente a riparazioni effettuate ai generatori oggetto di causa. Manca altresì la prova del danno subito dalla Ecogen, posto che le predette fatture sono state emesse a carico della società EcO2 e non vi è alcuna prova dell'esistenza di un conto, di giri o di pagamenti infragruppo.
Ciò posto deve risolversi la questione su quale sia la parte sulla quale ricada e che debba subire le conseguenze del fatto che non è stata fornita la prova in merito all'esistenza dei vizi ai beni fomiti dall'opposta all'opponente.
A tale quesito ha dato risposta il Tribunale di Vigevano in una nota sentenza di data 12.7.2000, il cui seguente principio è condiviso dal presente giudicante:
«II principio generale in materia di ripartizione dell'onere della prova appare essere quello per cui ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat: la parte che intende fare valere un diritto è tenuta a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Ciò trova conferma nel disposto del sopra indicato art. 79, il quale, ponendo a carico della parte inadempiente l'onere della prova liberatoria che l'inadempimento è da imputarsi ad una causa estranea alla sua sfera di controllo, implicitamente riconosce che, viceversa, la prova dell'inadempimento, cioè della difettosa od irregolare esecuzione della prestazione, è a carico della controparte, cioè del contraente che l'ha ricevuta. Corollario del principio menzionato è — come spesso affermato dalla giurisprudenza straniera — che le eccezioni vanno provate dalla parte che le solleva (v. HG Zürich, 30 novembre 1998, in Schweizerische Zeitschrift fiir Intemationales und europäisches Recht, 1999, 185 ss.). (...) Con riferimento alla questione della non conformità dei beni compravenduti, il principio generale sopra menzionato porta senz'altro ad affermare che — non diversamente dal diritto interno italiano e tedesco — spetta all'acquirente provare resistenza di un difetto di conformità (in questo senso si vedano anche HG Zürich, 30 novembre 1998, in Schweizerische Zeitschrift tur Internationales und europäisches Recht, 1999, 185 ss.; HG Zürich, 26 aprile 1995, ibid., 1996, 51 ss.; OLG Innsbruck, 1° luglio 1994, in Unilex) ed il danno che da ciò sia conseguito».
Applicando il predetto principio di diritto alla presente fattispecie si ha come conseguenza che la mancata prova dell'esistenza dei vizi dei beni forniti dall'opposta all'opponente si riverbera negativamente sull'opponente stessa, quale parte acquirente, le cui eccezioni e richieste risarcitorie devono pertanto essere rigettate.
4) Considerato che la Isolcell Italia SPA ha dichiarato di rinunciare, ai soli fini del presente giudizio di opposizione, all'importo di Euro 15.250 di cui alla fattura n. 512 del 29.8.2003 intestata alla EcO2 B.V., con conseguente riduzione del petitum ad Euro 13.960 per sorte capitale e considerata l'infondatezza delle richieste ed eccezioni di parte opponente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere in ogni caso revocato e la Ecogen Holding B.V. deve essere condannata a pagare alla Isolcell Italia SPA l'importo di Euro 13.960 con valuta 10.4.2003.
A tale importo devono essere aggiunti gli interessi, la cui debenza è espressamente prevista dagli articoli 74 e seguenti della Convenzione di Vienna e la cui misura può fondatamente essere sancita secondo i criteri previsti dall'art. 5 decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, trattandosi di una transazione commerciale intercorsa tra due società aventi sede in Stati facenti parte dell'Unione Europea e stipulata in epoca successiva all'emanazione della predetta direttiva.
5) Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto che l'opposizione era fondata limitatamente alla fattura emessa a carico della EcO2 B.V. e che peraltro tutta l'attività processuale successiva alla prima udienza di comparizione si è resa necessaria per valutare la fondatezza delle ulteriori richieste ed eccezioni della Ecogen Holding B.V., che si sono rivelate infondate, si ritiene di giustizia compensare le spese processuali nella misura di un quarto e condannare la Ecogen Holding B.V. a rifondere alla Isolcell Italia SPA i residui tre quarti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna la società Ecogen Holding B.V. a pagare alla società Isolcell Italia SPA l'importo di Euro 13.960, oltre agli interessi di mora ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 dal 10.4.2003 all'effettivo saldo.}}

Source

Published in original:
- Giurisprudenza Italiana, 2009, p. 2436 ss.}}