Data

Date:
29-12-2006
Country:
Italy
Number:
3749/06
Court:
Tribunale di Verona
Parties:
Specchiasol Srl v. Laboratorios Vendrell SA

Keywords

JURISDICTION – EUROPEAN COUNCIL REGULATION NO. 44/2001 ON JURISDICTION AND RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDGEMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS – JURISDICTION OF COURT FOR PLACE OF PERFORMANCE

NOTION OF “PLACE OF DELIVERY” UNDER THE REGULATION (ART. 5 (1)) – RECOURSE TO ART. 31 (A) CISG – SOLUTION CONFIRMED BY THE PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW (SEE ART. 7:101 (1))

Abstract

An Italian seller and a Spanish buyer concluded a contract for the sale of goods. A dispute arose and the seller sued the buyer before an Italian Court claiming for price and interest. The buyer objected to the jurisdiction of the Italian Court, arguing that the Spanish Courts were competent over the case.

After recalling that European Council Regulation no. 44/2001 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (hereinafter: the Regulation), contrary to the 1968 Brussels Convention, expressly provides that in case of a sales contract the place of performance is the place in a Member State "where the goods were delivered or should have been delivered under the contract" (Art. 5(1)(b)), the Court found that the Regulation has not introduced an "autonomous" notion of place of delivery. Nonetheless, such a notion is not to be construed by reference to provisions or criteria of national law. Instead, in view of its importance as a model for Directive no. 99/44 on the Sale of Consumer Goods and Associated Guarantees, the Court found it appropriate to have recourse to CISG, and in particular to Art. 31(a) CISG, according to which, in the case of a sales contract involving carriage of the goods, “if the seller is not bound to deliver the goods at any other particular place, his obligation to deliver consists in handing the goods over to the first carrier for transmission to the buyer”.

In the Court's view, regard had to be given also to the Principles of European Contract Law, and in particular to Art. 7:101, which states that “if the place of performance of a contractual obligation is not fixed by or determinable from the contract, in the case of an obligation other than to pay money it shall be performed at the debtor’s place of business at the time of conclusion of the contract”, as such Principles, though not binding, intend to embody the new European "lex mercatoria", to be used as an aid for developing uniform interpretation of law at domestic level and creating legal instruments in the field of the law of contracts.

Consequently, since both those international instruments provide that, in the absence of a provision to the contrary, the place for performance in a sales contract is the place where the seller has its place of business, it followed that jurisdiction over the case was vested in Italian Courts. In fact, in the case at hand the place where the seller had handed the goods over to the first carrier for transmission to the buyer was in Italy and no other place for delivery had been agreed upon by the parties.

Fulltext

SENTENZA NON DEFINITIVA
OGGETTO: VENDITA DI COSE MOBILI
nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 02-08 marzo 2004.

DA

SPECCHIASOL SRL - in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bussolengo (VR), via B. Rizzi 1/3 - C.F.: 01365850237;
elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell'Avv.to PAOLO BENVENUTO che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione.

(ATTRICE)

CONTRO

LABORATORIOS VENDRELL S.A. (VENDRELL) - in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in c/Ganduxer 5 3° 9° A 08021 Barcellona Spagna

ESTACION DE SERVICIO MEDINA S.L. (ESMESA) - in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in c/Ganduxer 5 3° 9° A Barcellona, Spagna
elettivamente domiciliate in Verona presso lo studio dell'Avv.to SILVANA NARDELLI che le rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti MARCELLO MANTELLI e DIEGO COMBA dei foro di Torino, come da procure ad litem con sottoscrizioni autenticate dal Cancelliere Amministrativo presso il Consolato Generale d'Italia Barcellona - Spagna.

(CONVENUTE)

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE:

In via preliminare di rito: accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Verona a conoscere e decidere la presente controversia. Nel merito: previo accertamento della sussistenza dei diritto di credito vantato dall'attrice nei confronti della soc. ESMESA S.A. in forza delle fatture indicate in narrativa; nonché l'insussistenza di alcun diritto di credito in capo alle soc. ESMESA S.A. e VENDRELL S.A., per effetto della cessazione delle relazioni commerciali intercorse tra le soc. SPECCHIASOL, ESMESA e VENDRELL, condannare la soc. ESMESA S.A., in persona dei legale rappresentante pro tempore, con sede in 08021 Barcellona (Spagna) c/Ganduxer 5 3° 9° A, al pagamento in favore di SPECCHIASOL SRL della somma complessiva di Euro 113.889,86, o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa ovvero a quelIa che verrà liquidata secondo equità dal giudicante, il tutto maggiorato degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
In ogni caso vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimb. forf. spese gen. 12,50% di studio e CPA 2% sulle somme imponibili.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi a provare per interpello e per testimoni le circostanze indicate nell'atto di citazione, da ritenersi qui integralmente riportate, con anteposta la locuzione «vero che», indicando come testi, con riserva d'altri in prefiggendo termine, i sigg.ri Marco Verona di Verona e Giovanni Stevanoni di Verona.

PARTE CONVENUTA:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così definitivamente decidere:
IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE:
- accertare e dichiarare la propria incompetenza giurisdizionale nei confronti delle convenute Laboratorios Vendrell S.A. e Estacion de Servicio Medina S.L. in quanto la competenza a conoscere della controversia tra Specchiasol S.r.l. e le predette convenute spetta, ex articolo 5 paragrafo 1 lettera b del regolamento n.44/2001/CE, al competente giudice spagnolo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
ammettersi prova testimoniale dei sig. Vendrell Estruch Jaime nonché interrogatorio formale sulle circostanze capitolate da 4 a 23 di cui in narrativa, da intendersi precedute dall'espressione «vero che»;
- disporsi CTU sui prodotti Ksereno, di cui ai punti 16 e 17 in narrativa, tenendo come parametri di riferimento le prescrizioni del ministero della sanità spagnolo al fine di attestare la pericolosità dei citati prodotti per il consumo umano e la loro non conformità ai relativi contratti di vendita stipulati tra le parti in causa;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE:
- respingere tutte le domande ex adverso proposte contro le convenute Vendrell SA e Esmesa (Estacion de Servicio Medina SL);
IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare il diritto in favore della Vendrell ad una indennità di fine rapporto calcolata sulla base della legge spagnola come interpretata e applicata dalla giurisprudenza spagnola;
- conseguentemente dichiarare tenuta e condannare Specchiasol a pagare a Vendrell, la somma di Euro 136.000,00 ovvero alla diversa somma che sarà accertata come dovuta in esito all'istruzione della causa,
- accertare e dichiarare la non conformità dei prodotti venduti Ksereno;
- conseguentemente e per l'effetto accertare e dichiarare la risoluzione dei relativi contratti di vendita e che nulla è dovuto a Specchiasol a titolo di pagamento dei prezzo per le relative forniture ovvero alla diversa somma che sarà accertata come dovuta in esito all'istruzione della causa;
IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare il diritto in favore della Vendrell al risarcimento dei danni subiti per il periodo di mancato preavviso;
- conseguentemente dichiarare tenuta e condannare Specchiasol a pagare a Vendrell, la somma di Euro 91.000,00 ovvero alla diversa somma che sarà accertata come dovuta in esito all'istruzione della causa;
- accertare e dichiarare la non conformità dei prodotti venduti Ksereno di cui ai punti 16 e 17 in narrativa;
- conseguentemente e per l'effetto accertare e dichiarare la risoluzione dei relativi contratti di vendita e che nulla è dovuto a Specchiasol a titolo di pagamento del prezzo per le relative forniture ovvero alla diversa somma che sarà accertata come dovuta in esito all'istruzione della causa;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come da TNF.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dei 26 gennaio 2004 Specchiasol srl conveniva in giudizio Esmesa SA e Vendrell Laboratorios SL chiedendo il pagamento della somma di Euro 113.889,86 a pagamento di fatture di vendita di prodotti a favore di Esmesa SA; e che si accertasse che non esisteva alcun diritto di credito in capo alle convenute Estesa SA e Vendrell Laboratorios SL in ragione della cessazione di rapporti commerciali.
Si costituivano le convenute Laboratorios Vendrell SA e la Estacion de Servicio Medina SL contestando la domanda di parte attrice ed assumendo che i rapporti intercorsi fra le parti dovevano più propriamente inquadrarsi nell'ambito del rapporto di distribuzione commerciale iniziato nell'ottobre 1994 e continuato anche dopo la scadenza del 31.12.1996, con le modalità precedenti.
Eccepiva in via preliminare la incompetenza del Giudice italiano essendo competente a conoscere la vertenza il Giudice spagnolo, sia in base al foro generale dei convenuto in quanto le due società avevano entrambe la sede in Spagna; sia in base alla competenza speciale di cui all'art 5.1.b del Regolamento n.44/2001/CE .
In particolare assumevano che il luogo di consegna dei beni doveva individuarsi presso la sede della Vendrell in Olerdola (Barcellona - Spagna).
Svolgevano inoltre difese in relazione alla natura giuridica del contratto, alla legge applicabile al rapporto e altre attinenti a specifici aspetti del medesimo con particolare riferimento al diritto alla indennità di fine rapporto in favore del distributore a seguito del recesso unilaterale da parte di Specchiasol e al risarcimento dei danni.
Chiedevano quindi che il Giudice adito dichiarasse la propria incompetenza essendo competente il Giudice spagnolo.
Nel merito domandavano il rigetto delle domande ex adverso proposte e in via riconvenzionale che si dichiarasse il diritto di Vendrell ad una indennità di fine rapporto calcolata sulla base delle legge spagnola con la condanna di Specchiasol al pagamento della somma di Euro 136.000,00 o della diversa somma che sarebbe risultata di giustizia.
Chiedevano inoltre che si dichiarasse la non conformità dei prodotti Ksereno e la conseguente risoluzione dei contratto di vendita; e che si accertasse che nulla era dovuto a Specchiasol per tali forniture ovvero si accertasse la somma dovuta.
In via subordinata domandavano che si accertasse e dichiarasse il diritto di Vendrell al risarcimento dei danni per il periodo di mancato preavviso con la condanna di Specchiasol al pagamento di Euro 91.000,00 ovvero della diversa somma che sarebbe risultata di giustizia.
La causa istruìta con prove documentali veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 187 c.p.c. sulle conclusioni sopra riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto verificato se sussiste la giurisdizione del Giudice italiano a conoscere la vertenza oggetto di causa.
La disciplina si rinviene nel Regolamento(CE) n.44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giuridisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il quale a partire dalla entrata in vigore (primo marzo 2002) ha sostituito nei paesi dell'Unione, con l'unica eccezione della Danimarca, la Convenzione di Bruxelles;
tale atto normativo in forza del richiamo di cui all'art. 3 L. 31 maggio 1995 n. 218 trova invece applicazione a tutte le altre fattispecie transfrontaliere relative alla materia civile o commerciale, anche se sono interessati paesi che non hanno sottoscritto tale trattato.
Si deve inoltre sottolineare che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti per l'applicazione del regolamento comunitario: si controverte infatti in questioni attinenti la materia civile e commerciale, e sicuramente non rientranti nelle materie escluse dall'art. 2 comma 2; e le parti sono delle società con sede in Stati membri (rispettivamente Italia e Spagna).
Infine va ricordato come in base all'art. 66 del regolamento, quest'ultimo si applica alle azioni proposte, ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore (1.3.2002).
Dal momento che il termine "proposta" utilizzato nella citata norma deve essere interpretato sulla base dei diritto processuale del foro, in mancanza di una definizione contenuta nella regolamento, si può affermare che nell'ipotesi di causa promossa con citazione, l'instaurazìone deve farsi coincidere con la notifica dell'atto introduttivo, che nel caso di specie è avvenuta nel marzo 2004, ragione per cui sussiste anche la condizione di applicabilità temporale.
Il regolamento pone come criterio generale quello del domicilio del convenuto, in base al quale le persone domiciliate nel territorio di un determinato stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale stato; nel caso di società i criteri di collegamento sono individuati dall'art. 60, nel luogo della residenza statutaria, in quello della amministrazione e nel centro di attività principale.
Non di meno la sezione seconda prevede delle competenze speciali; e in particolare l'art. 5 statuisce che la persona domiciliata nel territorio di uno stato membro può essere convenuta in un altro stato membro … davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
Superando il dettato della Convenzione di Bruxelles che secondo la interpretazione data dal giudice comunitario (Corte Giust. CE in causa 1476 De Bloos; Corte Giust. CE in causa 12/76 Tessili) imponeva all'interprete un articolato e talvolta non agevole accertamento della obbligazione dedotta a fondamento, poi della legge applicabile sulla base del d.i.p. ed infine, alla luce della lex contractus, la determinazione del locus solutionis, il regolamento individua invece direttamente per il contratto di compravendita come luogo di esecuzione quello situato in uno stato membro in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.
Va tuttavia precisato che tale criterio di collegamento è applicabile solo se il luogo di esecuzione si trova in uno stato membro come definito dall'art. 1 comma 3; in caso contrario, oppure per i contratti diversi dalla compravendita e dal contratto di prestazione di servizi, si deve ricorrere alla menzionata giurisprudenza De Bloos e a quella Tessili citata.
Rimane tuttavia da chiarire se il regolamento, quando pone la regola della competenza contrattuale legata al luogo di consegna, intenda introdurre un concetto autonomo di consegna, conforme al significato letterale della parola, oppure indichi un concetto giuridico suscettibile di interpretazione diversa secondo le leggí nazionali ovvero altre fonti internazionali.
Considerato che il regolamento attiene a materia processualistica, non stupisce che esso non introduca un concetto autonomo di luogo di consegna, come peraltro non definisce il contratto di compravendita di beni o di prestazione di servizi.
Sotto altro aspetto l'interprete non può utilizzare nozioni proprie del suo diritto nazionale (come ad esempio l'art. 1510 comma 2 c.c.), dalla cui applicazione risulterebbe vanificata la finalità del regolamento di introdurre una disciplina autonoma e unificante; mentre è oramai principio pacifico che per i principi espressi dalla normativa comunitaria occorre far riferimento alle nozioni deducibili dall'ordinamento comunitario.
Nel caso di specie appare corretto, secondo la interpretazione adottata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 20887/06 dell'8 giugno 2006, fare ricorso in tema di contratto di compravendita alla convenzÏone di diritto materiale uniforme di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottata l’11 aprile 1980, che pur essendo uno strumento non di matrice comunitaria, non di meno è stato utilizzato dal legislatore comunitario quale modello per la direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 maggio 1999, concemente alcuni aspetti della vendita e delle garanzie di beni di consumo (cfr. Trib. Padova 10.2.2006).
L'art. 31 di tale convenzione prevede che "se il venditore non è obbligato a consegnare i beni in altro luogo determinato” il venditore adempie al proprio obbligo di consegna se "il contratto di vendita implica il trasporto di beni nel rimettere i beni al primo vettore per la trasmissione al compratore".
Si deve quindi affermare che in base alla convenzione di Vienna, in mancanza di un indicazione pattizia del luogo di consegna, l'obbligazione di consegna del venditore, qualora il contratto implichi il trasporto di beni, deve intendersi adempiuta con la consegna al primo vettore per trasmissione al compratore (Cass. S.U. 14837/02; Cass. S.U. 20887/06; Cass. 9369/97).
Peraltro tale soluzione non appare neppure in contrasto con le linee guida di applicazione del regolamento n.44/2001/CE, invocate dalla difesa delle convenute a conforto della tesi interpretativa secondo cui il luogo di consegna dovrebbe farsi coincidere con quello di consegna effettiva e materiale, dal momento che le stesse linee guida fanno riferimento alla "consegna effettiva o potenziale” e quindi non escludono a priori una consegna a favore del vettore che, in forza del rapporto contrattuale, è tenuto a sua volta a consegnare i beni al destinatario.
Va inoltre ricordato, per completezza, che nei Principi di diritto europeo dei contratti, è previsto all'art 7:101 che se il luogo di adempimento di una obbligazione contrattuale non è determinato dal contratto o non è determinabile in base ad esso, … le obbligazioni diverse dalle pecuniarie devono essere adempiute al domicilio o alla sede dell'impresa del debitore al momento della conclusione del contratto.
Tali principi, se pure non hanno una portata cogente, non di meno sono stati elaborati dalla Commissione di diritto europeo dei contratti, allo scopo precipuo di costituire la nuova lex mercatoria europea, che possa essere utilizzata dai giudici nazionali per l'elaborazione di indirizzi interpretativi uniformi e dal legislatore comunitario e da quelli nazionali in sede di predisposizioni di normative in materia contrattuale.
Si può quindi concludere che anche in base a tali regole il luogo di adempimento della vendita, in mancanza di previsioni pattizie diverse, coincide con la sede dei venditore.
Passando al caso di specie emerge dalla documentazione in atti che la spedizione è avvenuta a mezzo vettore, e non è circostanza contestata che la consegna al vettore sia avvenuta in Italia.
Non è circostanza rilevante a tale fine l'apposizione della clausola porto franco, dal momento che in mancanza di un patto espresso circa la consegna in luogo diverso da quello di affidamento della merce al vettore, tale clausola regola unicamente l'assunzione del costo e degli oneri dei trasporto ma non implica di per sé lo spostamento convenzionale del luogo di consegna.
Si deve pertanto affermare la competenza del Giudice italiano a conoscere delle domande proposte dall'attore.
In base all'art. 6 n. 3 del regolamento citato va affermata la competenza a decidere sulle domande riconvenzionali, in quanto secondo la prospettazione difensiva delle convenute avrebbero la causa petendi nel medesimo rapporto contrattuale.
Con separata ordinanza, la causa va quindi rimessa in istruttoria per gli incombenti probatori.
Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il tribunale in composizione monocratica non definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti
Accerta la giurisdizione del Giudice italiano;
spese al definitivo.

Verona 9 dicembre 2006}}

Source

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