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FATTO E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ARBITRALE 1. Fatto. - In data 1 giugno 1989 le società [X] con sede in Firenze e [Y] con sede in Tokio stipulavano un contratto di concessione di vendita di capi di abbigliamento in pelle e/o tessuto, prodotti da [X] e contrassegnati dal marchio ['HM'], con esclusiva per il Giappone e con l'obbligo del concessionario [Y] di effettuare un minimo garantito di acquisti per la durata di anni cinque, dall'1 luglio 1989 al 30 giugno 1994. [...] MOTIVI DELLA DECISIONE [...] 3. Applicabilità della Convenzione di Vienna. - Poiché la difesa della [Y] ha fatto più volte riferimento ai principi recepiti nella Convenzione di Vienna 11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale (ratificata dall'Italia con legge 11 dicembre 1985 n. 765 ed entrata in vigore l'1 gennaio 1988), il Collegio ritiene, a maggioranza, senza entrare nel merito della rilevanza della Convenzione stessa ai fini della controversia, che sia da escludere la sua applicabilità. E ciò sia perché la Convenzione non è stata ratificata dal Giappone, sia perché il contratto di concessione, all'art. 39, prevede che il rapporto sia sottoposto unicamente alla legge italiana. [...] L'arbitro, dissentendo dalla maggioranza del Collegio, ha così sintetizzato la posizione da lui assunta: 'L'arbitro dissente dalla decisione della maggioranza del Collegio, in particolare per le seguenti ragioni: a) perché la maggioranza ha ritenuto che al contratto inter partes non si applichi la Convenzione di Vienna, e ciò nonostante essa sia applicabile in forza dell'art. 1.1 b, in quanto la indicazione da parte dei contraenti del diritto italiano come diritto applicabile conferma l'applicabilità della Convenzione, lungi dall'escluderla ex art. 6 della Convenzione stessa; b) [...]'. [Arbitral Tribunal: Prof.ri Avv.ti Vittorio Denti, Giorgio De Nova, Vincenzo Vigoriti] |