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1. Secondo la Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, ratificata con L. 21 giugno 1971 n. 804, art. 5, n.1, le persone aventi domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita. (La medesima regola è stabilita dalla convenzione di Lugano 16 settembre 1988, ratificata con L. 10 febbraio 1992 n. 198, art. 5, n. 1, la quale parimenti stabilisce che il convenuto domiciliato nel territorio di uno stato contraente può essere citato davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita). In relazione ai contratti di vendita internazionali di merci, al fine di stabilire se sussista la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda con la quale il venditore italiano conviene in giudizio l'acquirente straniero per l'adempimento delle obbligazioni di lui, bisogna aver riguardo, anzitutto, all'art. 57 della L. 31 maggio 1995 n. 218, secondo cui le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la L. 18 dicembre 1984 n. 975 senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali in quanto applicabili, stando all'articolo 4 della Convenzione di Roma, in caso di mancanza di scelta operata dalle parti, il contratto è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto. Si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese, in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica, ha la propria residenza abituale o la propria amministrazione. Se il contratto è concluso nell'esercizio di attività economica, il paese è quello in cui è situata la sede principale dell'attività economica. Bisogna aver riguardo altresì sempre per individuare forum destinate solutionis all'art. 57 della Convenzione di Vienna 11 aprile 1980, ratificata in Italia con L. 11 dicembre 1985 n. 765, da cui è stabilito che l'acquirente deve pagare il venditore presso la sede d'affari di quest'ultimo (il prezzo deve essere pagato presso la sede d'affari del venditore, se l'acquirente non è tenuto al pagamento in altro luogo particolare). La norma, infatti, sancisce una regola di carattere generale, tale da non consentire il pagamento in un luogo diverso dalla sede dell'alienante se non in forza di un titolo espresso, legale o convenzionale (Cass. Sez. un. 7 agosto 1998 n. 7759). 2. In giudizio si deduce in adempimento delle obbligazioni originate dal contratto di vendita e di distribuzione, configurato dall'avere la società Imperial acquistato una quantità di merci inferiore al minimo previsto, dall'aver distribuito una sola delle tre linee di prodotti pattuite, e dall'aver effettuato i pagamenti in ritardo rispetto ai termini concordati (pagamenti da eseguirsi entro sessanta giorni dalla fattura direttamente al conto della società Pozzi, accesso presso la Banca Commerciale Italiana, agenzia Navigli Milano). Il contratto, definito dalle parti come negozio atipico, in realtà configura un negozio di compravendita, cui accede un patto di distribuzione. Per la verità, l'oggetto essenziale del negozio, quale si desume dalla lettera 5 luglio 1994, è la vendita di prodotti e la susseguente distribuzione nel Regno Unito. Infatti, l'Imperial si era impegnata ad acquistare e distribuire un certo tipo di prodotti sanitari e di pagare puntualmente il prezzo, doveva effettuarsi in Italia ed è proprio questo il paese con il quale il patto, del cui adempimento si tratta, presenta il collegamento più stretto. 3. Alla luce dei principi esposti relativamente alla controversia presente in quanto disciplinata dal collegato disposto degli art. 57 della l.. 31 maggio 1995 n. 218, secondo cui le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla ricordata Convenzione di Roma, e dall'art. 57 della Convenzione di Vienna deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano. Infatti, è l'Italia il luogo in cui deve essere eseguita, secondo le norme del diritto internazionale privato italiano, l'obbligazione dedotta in giudizio, corrispondente al diritto azionato (vale a dire il pagamento della merce venduta); del pari è l'Italia il luogo dove ha la sede d'affari il venditore, non essendo l'acquirente tenuto a eseguire il pagamento in un luogo diverso, in forza di un titolo espresso. Tenuto conto della natura del contratto stipulato dalle parti e della prestazione, della quale si deduce l'inadempimento; avuto riguardo al criterio del luogo in cui l'obbligazione doveva eseguirsi, determinato secondo il diritto sostanziale applicabile in base al diritto internazionale privato del giudice italiano; considerato, infine, che il diritto azionato vale a dire la pretesa di pagamento del prezzo, in adempimento delle obbligazioni contrattuali doveva avere esecuzione in Italia: tutto ciò valutato, segue che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice italiano. [ ] |