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Date: 15.01.1998
Country: Switzerland
Number: 12.97.00193
Court: Tribunale di Appello di Lugano, seconda camera civile
Parties: Unknown
[…]

1. La natura del contratto in questione di compravendita a carattere internazionale non è controversa, cosi come pacifica è l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna, di seguito CV).

2. Quo agli elementi e ai parametri di giudizio sulla concreta fattispecie, non è contestato che il trasferimento dei rischi alla compratrice sia avvenuto con la consegna al trasportatore delle merci identificate, ovvero il 19 maggio 1994 (art. 67 CV; appello, punto 6, pag. 6; osservazioni, punto 3, pag. 4), e che la merce sia giunta al porto di destinazione in condizioni tali da essere inservibile per l'acquirente (appello, punto 3, pag. 4; osservazioni, punto 2, pag. 3). Permangono di contro litigiose le questioni a sapere se la merce fosse o meno difettosa al momento della consegna in maniera manifesta o latente (art. 36 cpv. 1 CV)- e chi sopporti l'onere della prova per questa circostanza.

3. In linea dl principio è indubitabile che l'attribuzione dell'onere della prova deve essere stabilita dal diritto sostanziale cui è sottoposto il caso concreto (Walder, Einführung in das IZPR der Schweiz, 1989, p. 32 e 221; Guldener, Das internationale und interkantonale ZPR der Schweiz, 1951, p. 27 e seg.), ovvero in concreto dalla Convenzione medesima.

Questa non regola però esplicitamente la questione dell'onere probatorio per i diritti che garantisce alle parti, cd in particolare al compratore, in materia di conformità delle merci (art. 35 e segg. CV). Secondo una parte della dottrina questa lacuna dovrebbe essere risolta facendo comunque capo alle norme della convenzione nelle quali, implicitamente, sarebbe insita la disciplina dell'onere probatorio (Honsell, Kommentar zum UN-Kaufrecht, 1997, n. 15 ad art. 36 CV e riferimenti), che nel caso degli art. 35 e segg. CV graverebbe l'acquirente (Honsell, ibidem). L'altra opinione sostenuta è invece quella secondo cui dal silenzio della Convenzione si dovrebbe dedurre l'applicabilità delle norme sull'onere della prova del diritto interno (Dessemontet, Les contrats de vente internationale de marchandises, 1991, pag. 225), il che condurrebbe tuttavia ancora ad ammettere che è il compratore che senza riserve ha accettato la consegna a dovere dimostrare che la merce era a quel momento difettosa (art. 8 CC; Keller/Siehr, Kaufrecht, 1995, pag. 79; Honsell/Vogt/Wiegand, OR 1, 2. edizione, 1996, n. 12 ad art. 197 co; Tercier, Les contrats spéciaux, 1995, pag. 48 e 57). L'onere della prova circa la difettosità della merce venduta incombe dunque in ogni caso all'appellante in quanto acquirente.

4. Gli elementi di giudizio presenti in atti circa la pretesa difettosità della merce venduta al momento della sua consegna al trasportatore, elementi da valutare nei modi previsti dalla legge di procedura del tribunale giudicante, ovvero secondo il libero apprezzamento del giudice (art. 90 CPC), sono assai limitati.

4.1 Il risultato delle analisi effettuate dalla Ghana LTD sulla base di campioni prelevati il 27 aprile 1994, riportato nel certificato di garanzia 2201/1220 (doc.15), non è di certo un elemento di giudizio favorevole alle tesi dell'attrice, dato che esso non permette di inferire difettosità alcuna della merce venduta. E' d'altra parte vero che dalle risultanze di quell'esame, precedente alla consegna ed essenzialmente legato alle modalità di pagamento della fornitura, non è lecito, come vorrebbe la convenuta, dedurre la definitiva accettazione della merce da parte dell'acquirente, che al contrario era libera di verificarla ulteriormente e, se del caso, di contestarne i vizi (art. 38 cpv. 1 e 2 CV).

4.2 Il carico è giunto a Genova il 14 giugno 1994, mentre solo il 23 e 28 giugno la è … di Genova ha provveduto a prelevare dei campioni, rivelatisi di infima qualità alle analisi (doc. Q). II rapporto della … di Genova si limita tuttavia all'accertamento della cattiva qualità della merce al momento delle analisi, questione peraltro incontestata, ma é invece silente sui motivi della difettosità, e non permette di conseguenza di giungere ad alcuna conclusione circa la sussistenza o la latenza del difetto al momento determinante del 19 maggio 1994.

4.3 L'unico altro elemento di giudizio, che però nella specie riveste un'importanza decisiva, è costituito dalle affermazioni fatte dalla convenuta nella corrispondenza preprocessuale. Confrontata con la tempestiva lamentela dell'attrice, che già il 20 giugno 1994 denunciava l'inservibilità della partita di cacao (doc. M), la convenuta il 28 giugno ha dichiarato il proprio "pieno sbalordimento" (doc. U), ma non ha per il resto negato la presumibile difettosità della merce al momento dell'imbarco, trincerandosi invece dietro ad argomentazioni prettamente formali, secondo cui sarebbe "decisiva" la certificazione fornita dalla ghanense, da cui a mente della convenutadiscenderebbe l'impossibilità di renderla responsabile. Di conseguenza - sempre secondo la convenuta- sarebbe semmai la società certificatrice a doversi assumere gli obblighi di garanzia assunti in relazione al mandato conferitole, il che equivale ad affermare che la merce era realmente difettosa, ma che non essendo la circostanza stata rilevata dalla ... al porto d'imbarco, la responsabilità della venditrice sarebbe decaduta, e spetterebbe semmai alla società certificatrice di sopportare le conseguenze del proprio errore. Siffatta ammissione è stata ribadita dalia convenuta una prima volta con il successivo scritto del 6 luglio 1994 (doc. V), in cui è stata asserita "l'esclusiva responsabilità, una volta accertati definitivamente i yizi della merce, della società certificatrice …, ed ancora con la lettera del 23 gennaio 1995 dell'avv. Gandolfi (doc. FF, pag. 2: "parrebbe che l'operato della … Ltd non sia affatto esente da critiche"). Quest'ultimo scritto è particolarmente significativo per un'altra importante ammissione che vi viene fatta, segnatamente quella secondo cui sarebbe da escludere che il cacao si possa essere deteriorato durante il trasporto via nave verso l'ltalia (pag. 1, ultimo cpv.). Da queste circostanze il legale della convenuta deduce che "la prestazione è divenuta impossibile senza colpa alcuna da parte della…, tesi priva di qualsiasi fondamento, non avvedendosi che in realtà dall'implicita ammissione della difettosità della merce al momcnto della partenza, che si vorrebbe colpevolmente non rilevata da … Ltd., e dall'affermazione dell'impossibilità del deterioramento della merce durante il trasporto emerge con chiarezza l'ammissione della fornitura di merce viziata, e perciò della propria inadempienza.

[…]

5. L'acquirente ha dunque a buon diritto risolto il contratto in applicazione dell'art. 49 CV e ha perciò diritto alla restituzione del prezzo già pagato (art. 81 cpv. 2 CV), pari a lire 117'120'95O. L'appellante ha inoltre diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento (art. 74 e 81 cpv. 1 CV), ovvero al rimborso delle spese inutilmente sostenute in relazione al contratto (Honsell, opera citata, n. 15 ad art. 74 CV), in concreto commissioni e spese per un totale di lire 887'116 (doc. L e GG1).

Su questi importi sono dovuti gli interessi a contare dal giorno del pagamento (art. 84 cpv. 1 CV), cioè dall'8 giugno 1994 per il prezzo di vendita, data da ritenere anche per le spese precedentemente sostenute in quanto cosi richiesto dall'attrice.

II saggio degli interessi non è regolato dalla Convenzione, e deve pertanto essere determinato dal diritto interno risultante dall'applicazione delle calzanti norme di collisione (Honsell, opera citata, n. 10 ad art. 84 CV), ovvero, secondo l'art. 118 cpv. 1 LDIP, dal diritto del paese dove il venditore aveva la sua residenza abituale, e perciò dal diritto svizzero.

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