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Date: 31.01.1996
Country: Italy
Number: 45/96
Court: Tribunale Civile di Cuneo, Sez. I
Parties: Sport D'Hiver di Genevieve Culet v. Ets. Louys et Fils
IL TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE I CIVILE

Composto dai Magistrati:
Dott. Elisabetta Meinardi, Presidente
Dott. Gianluca Petragnani Gelosi, Giudice
Dott. Gian Paolo Macagno, Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

[...]

MOTIVI DELLA DECISIONE

[...]

Alla Convenzione di Vienna deve comunque farsi riferimento per determinare quale normativa sostanziale sia applicabile al rapporto oggetto della controversia: anche se le parti non l'hanno invocata, la disciplina in essa prevista deve essere applicata da questo Tribunale in base al principio iura novit curia ed indipendentemente dalle allegazioni dei contendenti.

L'art. 1 della Convenzione in esame disciplina infatti i contratti di vendita di beni mobili tra parti le cui sedi
d'affari si trovino in Stati differenti, purché si tratti di Stati contraenti, ovvero quando le norme di diritto privato
internazionale della lex fori conducano all'applicazione della legge di uno stato contraente.

Non v'è dubbio alcuno pertanto che, essendo già intervenuta all'epoca della stipulazione del contratto la ratifica da parte di Italia e Francia, la normativa applicabile alla controversia in oggetto sia appunto quella pattizia, e che la stessa prevalga sulle rispettive normative interne - in parte qua - degli ordinamenti statuali dei Paesi di residenza delle parti.

Alla luce di tali premesse vanno esaminate le ulteriori doglianze sollevate dall'opponente, ad iniziare dall'eccezione
inerente ai lamentati vizi della merce venduta. L'opponente lamenta che la Ets. Louys et Fils abbia per errore inviato i capi sportivi acquistati in taglie francesi anziché italiane, ovvero in misure così grandi rispetto a quelle normalmente commerciate da risultare quasi invendibili.

La venditrice ha a sua volta eccepito la tardività della denuncia effettuata a tale riguardo.

La questione viene affrontata e risolta dalla Convenzione di Vienna, la quale, all'art. 38, stabilisce che l'acquirente deve esaminare la merce, o farla esaminare, nel più breve periodo compatibile con le circostanze. Tale periodo, nel caso di trasporto della merce, va computato dal momento della consegna. Complementarmente l'art. 39, 1° comma precisa che il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità dei beni se non lo denuncia al venditore specificandone la natura entro un tempo ragionevole dal momento in cui lo ha scoperto o avrebbe
dovuto scoprirlo.

Nel caso di specie, la consegna avvenne il 24.3.92 come da bolla doganale, mentre le contestazioni furono comunicate alla Ets. Louys tramite fax in data 16.4.1992, con un ritardo di 23 giorni.

La dottrina che ha preso in esame gli artt. 38 e 39 della Convenzione, ha avuto modo di precisare come il termine per la denuncia intenzionalmente elastico - lasci spazio per una valutazione da parte dell'interprete, ed in ultima istanza, del giudice in termini di ragionevolezza, nel senso che l'elasticità andrà commisurata alla situazione concreta di volta in volta manifestatasi.

La - rara - giurisprudenza rinvenibile sul punto, relativa a pronunce emesse da giudici stranieri, appare decisamente rigorosa, in quanto fa leva sull'onere preventivo imposto dall'art. 38 della Convenzione all'acquirente, che è tenuto ad esaminare il più presto possibile la merce: qualora si tratti di difetti facilmente ravvisabili mediante tale controllo, pertanto, anche la durata del termine per la denuncia ne risulterà conseguentemente ridotto. Il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna in un caso assolutamente analogo ma speculare per quanto riguarda la nazionalità dei contendenti (fornitura di mobili tra un venditore italiano ed un
compratore svizzero), ha ritenuto che in presenza di un difetto evidente l'acquirente dovesse immediatamente denunciarlo (Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna Sent. n. 6252 del 27.4.1992); in un caso addirittura identico per quanto attiene il genere di beni fornita - abbigliamento - la Landgericht di Stoccarda ha ritenuto tardiva una denuncia comunicata sedici giorni dopo la consegna della merce (Landgericht Stuttgart, 31.8.1989).

Va pertanto respinta l'eccezione avente ad oggetto i lamentati vizi degli abiti compravenduti, per la tardività della denuncia, non comunicata al compratore entro un termine ragionevole ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 39 della Convenzione di Vienna.

Pertanto sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti

P. Q. M.

Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

REVOCA

il decreto ingiuntivo opposto.

[...]